Permesso di soggiorno per attesa occupazione, spetta anche se il periodo annuale è quasi scaduto alla domanda di rinnovo
TAR Liguria, sezione seconda, sent. n. 1117/2014 del 28/05/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 93 volte dal 17/08/2015
L’odierno ricorrente, che aveva perduto il posto di lavoro in data 14 dicembre 2011, aveva diritto ad iscriversi nelle liste di collocamento fino al 13 dicembre 2012 nonché a conseguire, fino alla stessa data, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione.
Tale diagnosi non può mutare in considerazione dell’esiguità del tempo residuo (cioè del tempo ancora mancante per il completamento del periodo di un anno decorrente dalla perdita del posto di lavoro), sia per la delicatezza degli interessi in gioco sia perché la lettera della legge, mentre non esclude che il periodo di attesa occupazione possa avere durata superiore a dodici mesi, configura detto arco temporale come garanzia minima e non derogabile in senso sfavorevole al lavoratore straniero.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2013, proposto da:
Riaz Sakib, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Sanguineti, con domicilio eletto presso l’avv. Glauco Stagnaro nel suo studio in Genova, via Corsica, 2;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Genova 506 Cat. A 12/Imm.-2^ Sez./2012, notificato il 27/6/2013, con il quale è stato decretato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno al ricorrente;
di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente, cittadino pakistano, aveva fatto ingresso in Italia nel 2009, con visto per lavoro, e conseguiva nello stesso anno il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il permesso è stato rinnovato più volte; l’ultimo rinnovo è avvenuto in data 18 agosto 2011, per un periodo annuale.
In data 27 settembre 2012, l’interessato, che nel frattempo aveva perduto il posto di lavoro, ha chiesto che il permesso di soggiorno gli fosse ulteriormente rinnovato per motivi di attesa occupazione, allegando alla domanda l’attestazione di iscrizione al Centro per l’impiego di Chiavari.
Previa comunicazione del preavviso di diniego, l’istanza è stata respinta dalla Questura di Genova, con provvedimento del 10 dicembre 2012, motivato con riferimento all’insufficienza dei redditi percepiti nel pregresso periodo di validità del titolo di soggiorno.
Il richiedente, infatti, risultava disoccupato dal 14 dicembre 2011 e nei precedenti quattro mesi aveva percepito una retribuzione complessiva pari a 1.079 euro, insufficiente a garantire il suo sostentamento.
Con ricorso notificato il 1° ottobre 2013 e depositato il successivo 30 ottobre, l’interessato ha impugnato il su indicato diniego di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno, denunciando la violazione di plurime disposizioni del t.u. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e il vizio di eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, in rappresentanza dell’intimato Ministero dell’interno, opponendosi all’accoglimento del ricorso con comparsa di stile.
Con ordinanza n. 421 del 13 novembre 2013, è stata accolta l’istanza cautelare proposta in via incidentale con il ricorso introduttivo.
In data 3 aprile 2014, la difesa erariale ha depositato una nota della Questura di Genova (prot. n. 188/2014 del 22 gennaio 2014) con la quale vengono manifestate perplessità in merito alla nuova attività di lavoro autonomo che sarebbe stata nel frattempo intrapresa dal ricorrente e si conferma che lo stesso non avrebbe titolo per fruire di un ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno in quanto, al momento della notifica del provvedimento impugnato, aveva già fruito di un periodo di “attesa occupazione” ampiamente superiore ai dodici mesi previsti dalla normativa vigente.
Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 28 maggio 2014 e ritenuto in decisione.
DIRITTO
Merita di trovare conferma la diagnosi, già provvisoriamente formulata in sede cautelare, di fondatezza del primo motivo di ricorso, concernente la violazione dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998.
Tale disposizione, nel testo modificato dall’art. 4, comma 30, della legge n. 92/2012, stabilisce: “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l’impiego, anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari”.
In forza della previsione contenuta nel secondo periodo, l’odierno ricorrente, che aveva perduto il posto di lavoro in data 14 dicembre 2011, aveva diritto ad iscriversi nelle liste di collocamento fino al 13 dicembre 2012 nonché a conseguire, fino alla stessa data, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione.
Se ne desume l’illegittimità del provvedimento impugnato, con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno quando, seppure per pochissimi giorni, non era ancora trascorso l’intero periodo di tempo che la legge concede allo straniero per il reperimento di una nuova attività lavorativa.
Tale diagnosi non può mutare in considerazione dell’esiguità del tempo residuo (cioè del tempo ancora mancante per il completamento del periodo di un anno decorrente dalla perdita del posto di lavoro), sia per la delicatezza degli interessi in gioco sia perché la lettera della legge, mentre non esclude che il periodo di attesa occupazione possa avere durata superiore a dodici mesi, configura detto arco temporale come garanzia minima e non derogabile in senso sfavorevole al lavoratore straniero.
Non risulta rilevante, in secondo luogo, il riferimento all’insufficienza del reddito percepito nel pregresso periodo di validità del permesso di soggiorno in quanto, come rilevato in molteplici occasioni dalla Sezione, i requisiti reddituali individuati dal citato art. 22, comma 11, (richiamando quelli previsti dall’art. 29, comma 3, lett. b), dello stesso testo unico), trovano applicazione solo quando è decorso il periodo di attesa occupazione, ossia lo spazio temporale concesso allo straniero per reperire una nuova attività lavorativa, anche perché sarebbe illogico consentire che lo straniero privo di lavoro possa permanere sul territorio nazionale per un ulteriore periodo e, al tempo stesso, pretendere la dimostrazione di un reddito che presuppone lo svolgimento di una regolare attività lavorativa (cfr., fra le ultime, T.A.R. Liguria, sez. II, 21 marzo 2014, n. 455).
L’Amministrazione resistente, con la nota del 22 gennaio 2014 menzionata in premessa, ha ragionevolmente obiettato che il ricorrente, in ogni caso, ha avuto modo di fruire dell’intero periodo di attesa occupazione previsto dalla legge, senza tuttavia reperire, in tale arco temporale, una nuova attività lavorativa: al momento della notifica del provvedimento impugnato, infatti, erano trascorsi circa diciotto mesi dalla perdita del posto di lavoro, quindi risultava ampiamente esaurito il periodo di “attesa occupazione” garantito dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998.
L’osservazione è corretta, ma non vale a mutare l’esito del presente giudizio, poiché la valorizzazione delle circostanze sopravvenute al provvedimento impugnato deve comprendere anche quelle obiettivamente favorevoli al ricorrente il quale, in data 4 settembre 2013, ha comunicato l’avvio di un’attività imprenditoriale di tinteggiatura e posa in opera di vetri, astrattamente idonea a consentire il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
La Questura, come già precisato, ritiene che tale attività lavorativa potrebbe non essere effettiva, ma non esplicita le ragioni a sostegno di tale posizione né contesta l’autenticità dei documenti prodotti da controparte (tre fatture emesse nei primi tre mesi del 2013, per un importo complessivo di 6.200 euro) allo scopo di dimostrare l’operatività dell’impresa.
In definitiva, non emergono valide ragioni per dubitare che, allo stato, il ricorrente abbia effettivamente avviato una nuova attività lavorativa che gli garantisce risorse sufficienti per il sostentamento e che legittima la sua permanenza sul territorio nazionale.
Anche per queste ultime ragioni, con assorbimento delle censure dedotte con il secondo e con il terzo motivo di gravame, il ricorso si appalesa meritevole di essere accolto.
Considerando la peculiarità della fattispecie controversa, le spese del grado di giudizio vanno compensate fra le parti costituite, fatta eccezione per l’importo versato dal ricorrente a titolo di contributo unificato che dovrà essergli rimborsato direttamente in forza della previsione legislativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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