Permesso di soggiorno per attesa occupazione, la validità decorre dal momento in cui ci si iscrive alle liste di collocamento
TAR Lombardia, sezione prima, ord. cautel. n. 633/2015 del 13/05/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 171 volte dal 04/06/2015
Ai sensi dell’articolo 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro puo' essere iscritto nelle liste di collocamento.
Non risulta che il ricorrente abbia fruito dell’intero periodo durante il quale può essere iscritto nelle liste di collocamento, decorrente dal 24 giugno 2014, data in cui ha presentato, presso il Centro per l’impiego di Cesano Maderno, l’attestazione dello stato di disoccupazione e la dichiarazione di disponibilità al lavoro.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 753 del 2015, proposto da:
El Mahfoud Ouahidi, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Spadaro, presso il cui studio, in Milano, Via Gardone, 8, è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede, in Milano, Via Freguglia, 1, è domiciliato;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto n. 15275/2014 Imm. emesso dalla Questura della Provincia di Milano in data 02/12/2014 e notificato il successivo 21/01/2015, con il quale si rigettava la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno n. I03105941 rilasciato il precedente 13/07/2012 per motivi di lavoro subordinato e venuto a scadere il 12/07/2014;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o consequenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non appare privo di fumus boni iuris in quanto:
- ai sensi dell’articolo 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 “la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. […]”
- non risulta che il ricorrente abbia fruito dell’intero periodo durante il quale può essere iscritto nelle liste di collocamento, decorrente dal 24 giugno 2014, data in cui ha presentato, presso il Centro per l’impiego di Cesano Maderno, l’attestazione dello stato di disoccupazione e la dichiarazione di disponibilità al lavoro;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
Accoglie la domanda di sospensione e per l'effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 novembre 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Cattaneo, Presidente FF, Estensore
Roberto Lombardi, Referendario
Angelo Fanizza, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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