Permesso di soggiorno per attesa occupazione, la Questura ha il dovere di suggerirne la possibilità anzichè respingere la domanda di permesso per lavoro
T.A.R. Campania, sez. seconda, sent. n. 164/2016 del 09/12/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 128 volte dal 11/11/2016
Preso atto che il ricorrente non ha i presupposti per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, l’amministrazione, in omaggio al principio di proporzionalità, ha il dovere di cercare la soluzione capace di incidere nel minor modo possibile sulla posizione giuridica del destinatario, sempre che tale soluzione consenta di perseguire il pubblico interesse.
Nel caso di specie, poiché la ragione su cui si fonda il provvedimento impugnato è il venir meno di un rapporto di lavoro con conseguente incidenza sul reddito disponibile, l’amministrazione avrebbe potuto, anche in omaggio al principio di leale collaborazione, che pervade anche il procedimento amministrativo, valutare di rilasciare allo straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione, al fine di consentire a quest’ultimo di rinvenire una nuova attività lavorativa e di poter richiedere un nuovo permesso di soggiorno di carattere non temporaneo, anche in considerazione della circostanza che lo straniero è da diversi anni in Italia.
Non pare, peraltro, risolutiva la circostanza, dedotta, comunque, nella relazione depositata in giudizio dalla Questura, ma non presente nel provvedimento impugnato, secondo cui è necessario, per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, l’iscrizione nei centri di impiego, trattandosi di un adempimento meramente formale che lo straniero può agevolmente eseguire.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2015, proposto da:
Bouabid Hamidi, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Cembalo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno, c.so Vittorio Emanuele,94;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Questura di Salerno, rapp.ti e difesi per legge dall'Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Salerno di rigetto sull'istanza per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2015 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del Tar, il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Salerno di rigetto dell'istanza tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento. In particolare, secondo il ricorrente, la Questura avrebbe potuto, comunque, rilasciare un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per attesa occupazione.
L’amministrazione resistente si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto e specificando che in relazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è, comunque, necessario essere iscritti al centro dell’impiego.
Con ordinanza cautelare del 27 febbraio 2015 n. 136, questo Tar ha accolto la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto il ricorso è fondato nella parte in cui contesta il provvedimento impugnato, che non ha valutato di rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Invero, preso atto che il ricorrente non ha i presupposti per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, l’amministrazione, in omaggio al principio di proporzionalità, ha il dovere, prima di respingere la domanda, di cercare la soluzione capace di incidere nel minor modo possibile sulla posizione giuridica del destinatario, sempre che tale soluzione consenta, allo stesso modo, di perseguire il pubblico interesse.
Nel caso di specie, poiché la ragione su cui si fonda il provvedimento impugnato è il venir meno di un rapporto di lavoro con conseguente incidenza sul reddito disponibile, l’amministrazione avrebbe potuto, anche in omaggio al principio di leale collaborazione, che pervade anche il procedimento amministrativo, valutare di rilasciare allo straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione, al fine di consentire a quest’ultimo di rinvenire una nuova attività lavorativa e di poter richiedere un nuovo permesso di soggiorno di carattere non temporaneo, anche in considerazione della circostanza che lo straniero è da diversi anni in Italia. Non pare, peraltro, risolutiva la circostanza, dedotta, comunque, nella relazione depositata in giudizio dalla Questura, ma non presente nel provvedimento impugnato, secondo cui è necessario, per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, l’iscrizione nei centri di impiego, trattandosi di un adempimento meramente formale che lo straniero può agevolmente eseguire.
Il difetto di motivazione del provvedimento sul punto comporta,quindi, l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente nella misura di € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere
Maurizio Santise, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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