Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non occorre produrre il certificato di residenza, può essere acquisito d'ufficio dalla Questura
TAR Toscana, sezione seconda, sent. n. 1534/2014 del 25/09/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 111 volte dal 17/11/2015
La normativa di riferimento non impone la presentazione di un certificato di residenza, ma si limita (art. 16 comma 2 lett. c) del Regolamento) a richiedere di indicare all'atto della richiesta "il luogo di residenza"; le informazioni contenute nel certificato in questione, d'altra parte,sono oggetto di dichiarazioni sostitutive e devono essere acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni.
Ne consegue che la mancata presentazione del certificato di residenza in allegato alla domanda non è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
La disponibilità di un alloggio idoneo rispetto ai parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica costituisce requisito prescritto dall’art. 9 comma 1 T.U. "nel caso di richiesta relativa ai familiari" (cfr. anche art. 16 comma 4 del Regolamento); nel caso di domanda riguardante il solo richiedente la disciplina normativa vigente non prescrive particolari requisiti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2013, proposto dal sig. Bilel Ben Youssef Cherif, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Oddo e Anna Lisi, con domicilio eletto presso l’avv. Gianluca Oddo in Firenze, via delle Carra 22;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Firenze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. 635 del 16 agosto 2012, notificato il 16 gennaio 2013, con il quale il Questore della provincia di Firenze ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
2) di ogni altro atto preparatorio, successivo, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2014 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con il ricorso in epigrafe il cittadino tunisino sig. Cherif Bilel Ben Youssef ha impugnato il decreto in data 16/8/2012 (notificato il 16/1/2013) con cui il Questore di Firenze ha respinto la sua domanda volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro. Contro tale provvedimento l'interessato ha formulato censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l'Amministrazione dell'Interno, che ha depositato solo una memoria formale.
Nella camera di consiglio del 9 maggio 2013 questo Tribunale, con ordinanza n. 248, ha respinto la domanda incidentale di sospensione del decreto impugnato.
La difesa del ricorrente ha successivamente depositato una memoria, corredata da documentazione.
All'udienza del 25 settembre 2014 la causa è passata in decisione.
2) Il provvedimento impugnato risulta così motivato:
- "lo straniero non ha dimostrato il reddito minimo previsto relativamente al 2011 e non ha prodotto certificato di residenza";
- "il richiedente dal 2005 ad oggi è ospite dell'Albergo popolare";
- "a suo carico risultano pendenti più procedimenti penali".
3) In sintesi, nel ricorso si sostiene:
- il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è stato negato al ricorrente sulla base di argomentazioni insufficienti, posto che il predetto è in possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento del titolo in questione e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dello stesso; in particolare, non sussistono i presupposti per ritenere lo straniero pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e, d'altra parte, l'Amministrazione non ha adeguatamente motivato sul punto;
- la mancata produzione del certificato di residenza è irrilevante, posto che tale documento non è elencato tra quelli da presentarsi ex art. 16 del D.P.R. n. 394/1999 e che è comunque acquisibile d'ufficio;
- il provvedimento impugnato non fornisce indicazioni sui motivi del mancato accoglimento delle osservazioni formulate dal ricorrente dopo il preavviso di rigetto, né sulla documentazione prodotta; esso fa inoltre riferimento a tre pendenze penali, quando il preavviso di rigetto ne citava due soltanto;
- il decreto del Questore di Firenze si basa su presupposti di fatto erronei e travisati.
4) L'Amministrazione resistente, pur costituendosi in giudizio, non ha depositato né scritti difensivi, né documentazione. La causa va pertanto definita sulla base degli atti prodotti dal ricorrente, tenuto conto del disposto dell’art. 64 comma 2 del c.p.a.
4.1) Quanto al reddito si osserva:
- l’art. 9 comma 1 del T.U. n. 286/1998 richiede "la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale"; a tal fine l’art. 16 comma 3 lett. b) del Regolamento prescrive che la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno CE (ora UE) per soggiornanti di lungo periodo deve essere corredata da "copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale";
- la domanda del ricorrente è stata presentata il 24/1/2011; in relazione a tale data il reddito da considerare era quello relativo all'anno 2010 (e non 2011); il modello Unico 2011 relativo al 2010 riporta un reddito complessivo dello straniero pari a € 6.521,00, superiore all'importo annuo dell'assegno sociale (fissato per il 2011 in € 5.424,90 e per il 2012 in € 5.577,00);
- nel preavviso di rigetto datato 3/7/2012 si fa riferimento alla circostanza che a quell'epoca il ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa; a tale rilievo il predetto ha risposto con la comunicazione inviata il 12/7/2012 precisando di svolgere attività di lavoro autonomo e allegando certificato di attribuzione del numero di partita IVA;
- il modello Unico 2012 relativo al 2011 è stato poi depositato in giudizio il 18/4/2014 e risulta presentato il 6/6/2013 per un reddito complessivo di € 9.300,00.
Le circostanze di cui sopra, documentate dal ricorrente e non contestate in giudizio dall'Amministrazione, portano a concludere che, per quanto riguarda il profilo reddituale, il predetto era in possesso del requisito richiesto, come sostenuto nel ricorso.
4.2) Quanto alla residenza e alla situazione alloggiativa si osserva:
- la normativa di riferimento non impone la presentazione di un certificato di residenza, ma si limita (art. 16 comma 2 lett. c) del Regolamento) a richiedere di indicare all'atto della richiesta "il luogo di residenza"; le informazioni contenute nel certificato in questione, d'altra parte, sono oggetto di dichiarazioni sostitutive e devono essere acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni (artt. 40 e 43 D.P.R. n. 445/2000); ne consegue che la mancata presentazione del certificato di residenza in allegato alla domanda non è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- la disponibilità di un alloggio idoneo rispetto ai parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica costituisce requisito prescritto dall’art. 9 comma 1 T.U. "nel caso di richiesta relativa ai familiari" (cfr. anche art. 16 comma 4 del Regolamento); nel caso di domanda riguardante il solo richiedente la disciplina normativa vigente non prescrive particolari requisiti; quanto poi alla circostanza che lo straniero fosse dal 2005 "ospite dell'Albergo popolare", si deve rilevare che il predetto, nel riscontrare il preavviso di rigetto, ha inviato alla Questura di Firenze, in allegato alla nota del 12/7/2012, documentazione riguardante una comunicazione di cessione di fabbricato in suo favore e una dichiarazione di cambio di abitazione nell'ambito del Comune di Firenze in via Romana n. 24, utili a chiarire la sua posizione per quanto riguarda la residenza e l'alloggio, ma di cui non risulta che sia stato tenuto adeguatamente conto in sede di adozione del provvedimento impugnato.
4.3) Quanto ai pregiudizi penali si osserva:
- il decreto del Questore di Firenze fa riferimento a procedimenti penali pendenti a carico del ricorrente per: a) il reato previsto dall’art. 660 c.p. (del 30/5/2009); b) i reati di rapina e lesioni personali aggravate (del 17/6/2010); c) il reato di rapina (del 14/5/2011);
- l’art. 9 comma 4 del T.U. n. 286/1998, nel testo in vigore all'epoca dei fatti, recitava: "Il permesso di soggiorno CE (ora UE) per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero";
- la disposizione citata non prevede alcun automatismo e, anzi, attribuisce all'autorità di P.S. un ampio potere discrezionale nel valutare la pericolosità dello straniero; ne consegue che un'eventuale valutazione negativa deve essere supportata da una puntuale motivazione, che faccia riferimento e tenga conto dei parametri e degli elementi indicati nella norma;
- come censurato nel ricorso, invece, il provvedimento impugnato si limita a fare riferimento a pendenze penali (non a condanne) senza peraltro formulare alcun motivato giudizio in ordine a profili di pericolosità del richiedente, che non vengono in realtà neppure menzionati; d'altra parte, la pendenza sub a) riguarda un reato contravvenzionale, mentre quella sub c) si è poi chiusa con una sentenza (n. 441/2013) pronunciata dal Tribunale di Firenze di assoluzione perché il fatto non sussiste; in tale quadro, se la Questura di Firenze intendeva fondare il suo diniego su ragioni riguardanti la pretesa pericolosità del ricorrente, avrebbe dovuto articolare una specifica, argomentata motivazione, che qui manca del tutto;
- in sostanza, dunque, anche il profilo di cui sopra non è idoneo a legittimare l'adozione del provvedimento impugnato.
5) Le considerazioni che precedono portano a concludere per la fondatezza delle censure formulate nel ricorso, che merita pertanto accoglimento; il provvedimento impugnato va perciò annullato; ne consegue che la Questura di Firenze è tenuta a riesaminare la domanda del ricorrente sulla base delle indicazioni contenute nella presente sentenza (previa acquisizione di dati aggiornati circa la posizione del predetto).
Le spese vanno poste a carico dalla parte soccombente e sono liquidate nel dispositivo ai sensi dell’art. 133 D.Lgs. n. 115/2002, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento della Commissione istituita presso questo Tribunale n. 10/2013 (la circostanza che tenuta alla rifusione delle spese sia un’amministrazione statale non toglie che il giudice debba procedere alla relativa condanna; saranno, eventualmente, le amministrazioni statali interessate a stabilire come regolare fra loro, anche in ordine agli aspetti contabili, il rapporto derivante dalla sentenza).
Nel contempo il Tribunale liquida agli avv.ti Gianluca Oddo e Anna Lisi, difensori del ricorrente, a titolo di compenso, l’importo di € 1.000,00 (mille/00) oltre a CPA e IVA e salva la ritenuta d’acconto sull’importo liquidato (al netto di CPA e IVA).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell'Interno alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali nella misura di € 1.000,00 (mille/00).
Liquida agli avv.ti Gianluca Oddo e Anna Lisi, difensori del ricorrente, a titolo di compenso, l’importo di € 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge e salva la ritenuta d’acconto, come precisato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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