Permesso CE - commercio falsi e ricettazione non sono più reati automaticamente ostativi (ma occorre valutazione della pericolosità sociale)
T.A.R. Emilia Romagna, sez. prima, sent. n. 1044/2015 del 12/11/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 164 volte dal 30/06/2017
Il decreto questorile e la decisione gerarchica prefettizia motivano, infatti, il diniego di aggiornamento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed il diniego di rilascio dell’ordinario permesso di soggiorno, sulla base di un’unica circostanza, consistente nella condanna penale comminata per i reati ex artt. 474 e 648 cod. pen.
Nei provvedimenti impugnati, peraltro, non vi è traccia di tale valutazione necessariamente da compiersi a cura delle amministrazioni procedenti, limitandosi sia la Questura che la Prefettura (in sede di decisione sul ricorso gerarchico) a motivare il diniego all’aggiornamento del permesso di soggiorno U.E. esclusivamente sulla base della già citata condanna penale, erroneamente ancora considerata quale elemento automaticamente ostativo al rilascio (o all’aggiornamento) di tale titolo.
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