Pds per lavoro subordinato - nonostante il possibile coinvolgimento in una truffa in materia di immigrazione, occorre tener conto dei legami familiari
T.A.R. Toscana, sezione seconda, sent. n. 610/2015 del 26/03/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 93 volte dal 28/01/2016
Il ricorrente svolge attività lavorativa e vive con moglie e figli minori; tali circostanze la Questura doveva valutare insieme alla sua posizione,per l’esercizio del potere di revoca del pds, per adottare un provvedimento che tenesse conto non solo del profilo della sussistenza del rapporto di lavoro in data antecedente a quella prevista dalla legge, ma di tutti gli elementi indicati dalla norma.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2015, proposto da:
Zuhuo Fang, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Urzi, con domicilio eletto presso Massimo Urzi in Firenze, Via Stradivari N. 23;
contro
Questura di Pistoia in persona del Questore Pro Tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro Pro Tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
- del decreto "Prot. 84/2013 Reg. Rev. e Rig.", datato 2 maggio 2013, notificato a mani del destinatario il 18 dicembre 2014, con cui il Questore della Provincia di Pistoia ha disposto la revoca del "permesso di soggiorno per lavoro subordinato nr. 73189BD intestato al Sig. Fang Zuhuo";
- del provvedimento "Cat. A12/2015 Imm.", datato 9 febbraio 2014 ed in pari data comunicato a mezzo PEC al sottoscritto patrocinatore, con cui la Questura di Pistoia ha rigettato la richiesta di riesame in autotutela del suddetto decreto di revoca;
- occorrendo, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente ai provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Pistoia e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con atto ritualmente notificato, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti sopra indicati con i quali il Questore della Provincia di Pistoia: a) ha disposto la revoca del "permesso di soggiorno per lavoro subordinato nr. 73189BD intestato al Sig. Fang Zuhuo" (provvedimento del 2 maggio 2013, notificato a mani del destinatario il 18 dicembre 2014); b) ha rigettato la richiesta di riesame in autotutela del suddetto decreto di revoca (provvedimento datato 9 febbraio 2014 ed in pari data comunicato a mezzo PEC al sottoscritto patrocinatore).
Il primo provvedimento impugnato è motivato con riferimento “alle mandaci attestazioni accertate dall’indagine della Squadra Mobile”, in base alle quali “il Signor Fang è stato deferito all’autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 110 c.p. e 1 ter comma 15 della legge 102 del 2009, poiché attestava falsamente l’esistenza di un periodo di lavoro antecedente all’entrata in vigore della legge 102/2009”, motivo per cui si è proceduto alla revoca del titolo di soggiorno.
Il secondo provvedimento impugnato, adottato in esito alla richiesta di riesame del primo, è motivato con riferimento al “coinvolgimento [del Signor Fang] in una associazione a delinquere composta da cittadini cinesi ed italiani volti all’ottenimento del permesso di soggiorno mediante presentazione di documentazione falsa o alterata…nonostante l’asserita stabilizzazione dello straniero, dall’istanza di riesame non emergono elementi che comprovino l’estraneità del cittadino cinese al sodalizio criminoso”.
Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: a) illegittimità del decreto datato 2 magio 2013 nonché del provvedimento datato 9 febbraio 2015 per mancata comunicazione al ricorrente del preavviso ex art. 10 bis legge n. 241/1990 di revoca del permesso di soggiorno; b) difetto o contraddittorietà della motivazione degli atti impugnati e per erroneità dei presupposti e/o travisamento dei fatti, in relazione all’esistenza di una stabile situazione lavorativa e familiare sul territorio dello Stato tale da legittimare il rilascio di un titolo di soggiorno ex art. 5 comma 5 D.Lgs. n. 286/1998; c) stessi motivi di cui sopra, in riferimento all’accertamento, a carico del sig. Fang, di un contegno volto ad acquisire il titolo di soggiorno conseguente a procedura di emersione sulla base di documentazione falsa.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione intimata ha chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato.
Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, sussistendone i presupposti, previo avviso alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2 – Va prioritariamente esaminato il secondo motivo di ricorso, avente carattere assorbente, che si palesa fondato alla stregua delle considerazioni che seguono.
Premesso che in data 16 giugno 2014, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, gli è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari in relazione ad un procedimento penale che coinvolge un centinaio di indagati e che la notifica di detto avviso dovrà essere rinnovata in quanto priva di traduzione in lingua comprensibile dal destinatario, il ricorrente ha dedotto di avere inoltrato alla Questura di Pistoia, in data 27 dicembre 2014, richiesta di accesso agli atti e di riesame, producendo rituali osservazioni al preavviso di rigetto ed allegando, a sostegno dell’istanza, nuovi elementi utili, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 286/98.
In effetti, dal doc. 6 depositato in giudizio (avente ad oggetto: richiesta di riesame del decreto di revoca del 2 maggio 2013, osservazioni avverso comunicazione ex art. 10 bis legge n. 241/90 su richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, richiesta di accesso agli atti ex art. 22 legge n. 241/90), emergono tra l’altro le seguenti circostanze: il ricorrente ha un suo nucleo familiare convivente in Empoli alla piazza Gamucci n. 22, composto dalla coniuge Weng Qinving e dalle figlie minori Fang Shunuing e Fang Shu Lei; la Sig.ra Weng, congiuntasi al ricorrente in forza di n.o. del SUI di Rovigo (v. doc. 10), è titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari in rinnovo presso la Questura di Firenze e svolge attività lavorativa; pertanto, il ricorrente ha stabili legami familiari sul territorio italiano, sia con la moglie che con le figlie minori, i cui titoli di soggiorno sono in fase di rinnovo presso la Questura di Firenze; i sigg. Fang e Weng svolgono regolare attività lavorativa e producono redditi utili a garantire il mantenimento di tutti i componenti del nucleo familiare.
Alla luce degli elementi sopra precisati, si palesa fondato il motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 5 comma 5 D.Lgs. 286/1998.
La citata norma del T.U. sull'immigrazione prevede (al comma 5 prima parte): "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili". In generale, quindi, il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato se sussistono circostanze ostative al rilascio e in tal caso il provvedimento negativo è vincolato. La seconda parte dell’art. 5 comma 5 dispone peraltro: "Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale". Ciò significa che, ove ricorrano le condizioni previste dalla norma (relative al ricongiungimento familiare) il rifiuto di rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non costituiscono più atti vincolati, ma presuppongono una valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione (cfr. sent. 1502 del 2 ottobre 2014 di questa Sezione).
Con la sentenza n. 202/2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 5 comma 5 "nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato» ".
Il ricorrente è in Italia dal 2009, svolge attività lavorativa e vive con moglie e figli minori; di tali circostanze la Questura di Pistoia doveva farsi carico nel valutare la posizione del predetto ai fini dell’esercizio del potere di revoca del permesso di soggiorno, per adottare un provvedimento che tenesse motivatamente conto non solo del profilo della sussistenza o meno del rapporto di lavoro in data antecedente a quella prevista dalla legge, ma di tutti gli elementi indicati come rilevanti dalla normativa di riferimento.
Avendo il provvedimento impugnato completamente obliterato ogni valutazione in ordine agli elementi sopra riferiti, esso risulta emesso in violazione delle disposizioni citate.
3) Per tale profilo il ricorso merita accoglimento; il decreto impugnato va quindi annullato e la Questura di Pistoia è conseguentemente tenuta a rivalutare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente alla luce delle superiori considerazioni.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente, Estensore
Eleonora Di Santo, Consigliere
Carlo Testori, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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