P.d.s. per motivi familiari, esistenza di precedenti penali, ravvicinati nel tempo, non esclude diritto al pds se vi è reddito derivante da lavoro del coniuge
Tribunale di Milano Sez. Affari Immigrazione, ord. del 12/10/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 92 volte dal 24/10/2015
Invero, in primo luogo la sussistenza dei due precedenti penali rilevati dalla Questura non appaiono sufficienti per la emissione del provvedimento di rigetto. Da un lato, i reati non rientrano tra quelli di maggiore allarme sociale, tanto è vero che lo stesso Giudice penale ha riconosciuto la sussistenza di una prognosi favorevole al ricorrente, sospendendo la pena inflitta.
Inoltre, la circostanza relativa alla insussistenza di un reddito in capo al ricorrente, non appare decisiva, in quanto è stato documentalmente dimostrato che Xxxx è attualmente coniugato con Yyyy, che lavora regolarmente in Italia, come dimostrato anche dalla esibizione in giudizio delle buste paga aggiornate sino al mesed i maggio 2015, a tempo indeterminato.
Con la conseguenza che il passaggio del provvedimento impugnato concernente la probabilità che parte ricorrente sia dedita ad attività illecite per il proprio sostentamento non appare corretto, in quanto la coniuge percepisce un reddito sufficiente a mantenere l'intero nucleo familiare.
Occorre rilevare come il diritto all'unità familiare non possa essere compromesso semplicemente dalla mera elencazione di due reati, senza alcuna considerazione circa la attualità della pericolosità del ricorrente. Nè, sulla base della mera assenza di un lavoro, in quanto, come già detto, il ricorrente vive grazie alle entrate della moglie e non ha bisogno di commettere attività illecite per il proprio sostentamento.
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RG 2015/40446
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
AFFARI IMMIGRAZIONE CIVILE
Nella causa civile .... promossa...
contro
QUESTURA DI MILANO
MINISTERO INTERNO
Il Giudice...,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 ottobre 2015,
letti gli atti e i documenti;
sentito il procuratore di parte ricorrente
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il Tribunale ritiene di dover accogliere il ricorso con le specificazioni che seguono.
Invero, dalla lettura del provvedimento impugnato, del ricorso, dei documenti prodotti dal ricorrente nonchè dal tenore delle difese svolte dalla amministrazione resistente, emerge un quadro probatorio che induce lo scrivente ad annullare il provvedimento impugnato demandando tuttavia la pubblica amministrazione ad effettuare una nuova valutazione degli elementi favorevoli al ricorrente emersi nel corso del presente processo.
Invero, in primo luogo la sussistenza dei due precedenti penali rilevati dalla Questura non appaiono sufficienti per la emissione del provvedimento di rigetto.
Da un lato, i reati non rientrano tra quelli di maggiore allarme sociale, tanto è vero che lo stesso Giudice penale ha riconosciuto la sussistenza di una prognosi favorevole al ricorrente, sospendendo la pena inflitta. Dall'altro, la estrema vicinanza tra le date di commissione dei reati, appare un indizio grave circa la natura occasionale delle condotte illecite.
Inoltre, la circostanza relativa alla insussistenza di un reddito in capo al ricorrente, non appare decisiva, in quanto è stato documentalmente dimostrato che Xxxx è attualmente coniugato con Yyyy, che lavora regolarmente in Italia, come dimostrato anche dalla esibizione in giudizio delle buste paga aggiornate sino al mesed i maggio 2015, a tempo indeterminato.
Con la conseguenza che il passaggio del provvedimento impugnato concernente la probabilità che parte ricorrente sia dedita ad attività illecite per il proprio sostentamento non appare corretto, in quanto la coniuge percepisce un reddito sufficiente a mantenere l'intero nucleo familiare.
Anzi, proprio la considerazione suddetta circa la vicinanza dei reati commessi sembra smentire l'assunto.
Allo stato, invero, non risultano altri procedimenti penali a carico di Xxxx, circostanza, questa, che sembra essere un indizio di inserimento sociale favorevole nel contesto culturale italiano, anche se, in effetti, parte ricorrente non risulta aver dimostrato un impegno intenso e costante nella ricerca di un lavoro in grado di aiutare la moglie al sostentamento dell'unità familiare e al pagamento delle spese quotidiane.
Tuttavia, tale comportamento non appare essere di tale gravità da giustificare un provvedimento di allontanamento, in quanto come affermato anche dalla amministrazione resistente, occorre effettuare una comparazione tra beni giuridici costituzionalmente garantiti per verificare la legittimità di una decisione così grave da parte della pubblica amministrazione.
Nel caso concreto, occorre rilevare come il diritto all'unità familiare non possa essere compromesso semplicemente dalla mera elencazione di due reati, senza alcuna considerazione circa la attualità della pericolosità del ricorrente. Nè, sulla base della mera assenza di un lavoro, in quanto, come già detto, il ricorrente vive grazie alle entrate della moglie e non ha bisogno di commettere attività illecite per il proprio sostentamento.
Con la conseguenza che, annullato il provvedimento qui impugnato, il Tribunale demanda alla pubblica amministrazione il compito di riesaminare il fascicolo personale di Xxxx ai fini della possibilità di rilasciare allo stesso un permesso di soggiorno per motivi familiari, tenuto conto da un lato della insussistenza di una accerta pericolosità sociale del ricorrente e, dall'altro, della esistenza di un nucleo familiare composto dal ricorrente e dal coniuge in cui è comprovata la sussistenza di un reddito mensile sufficiente al mantenimento di entrambi i coniugi.
Pertanto, il Tribunale annulla il provvedimento n. .... emesso dalla Questura della provincia di Milano in data 20 maggio 2015, invitando la pubblica amministrazione a riesaminare la posizione del ricorrente ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi familiari sulla base delle circostanze specificate in motivazione.
[...]
P.Q.M.
1. annulla il provvedimento n. ... emesso dalla Questura della provincia di Milano in data 20 maggio 2015 nei confronti di Xxxx e per l'effetto
2. dispone che la pubblica amministrazione riesamini la posizione del ricorrente ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi familiari sulla base delle circostanze specificate in motivazione.
[...]
Milano, 12 ottobre 2015
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