Invero, in primo luogo la sussistenza dei due precedenti penali rilevati dalla Questura non appaiono sufficienti per la emissione del provvedimento di rigetto. Da un lato, i reati non rientrano tra quelli di maggiore allarme sociale, tanto è vero che lo stesso Giudice penale ha riconosciuto la sussistenza di una prognosi favorevole al ricorrente, sospendendo la pena inflitta.