Nulla osta per lavoro subordinato, no revoca solo perchè datore non si è presentato a convocazione per ottenere nuovo nulla osta con correzione nome lavoratore
TAR Lombardia, sezione seconda, sent. n. 1999/2014 del 19/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 251 volte dal 14/12/2014
Il sig. Xxx impugna il provvedimento della Prefettura di Pavia, recante la revoca del nulla osta al lavoro subordinato domestico: la revoca non è stata disposta in dipendenza di una delle cause previste dalla legge, né per altre ragioni di carattere sostanziale, ma unicamente in ragione della mancata presentazione del datore di lavoro alla convocazione disposta per la notifica del nuovo nulla osta
Nel caso oggetto del presente giudizio, la revoca da parte della Prefettura, nelle circostanze indicate, e senza esperire un nuovo tentativo di convocazione del datore di lavoro al fine della mera notifica del titolo corretto, appare anzitutto – prima ancora della violazione dei parametri normativi già richiamati nell’ordinanza cautelare, certamente ravvisabile – come una determinazione sproporzionata rispetto allo scopo. Ciò in quanto i destinatari dell’atto (datore di lavoro e lavoratore) sono stati privati del rilevante bene della vita richiesto per ragioni di carattere puramente formale, e senza, in verità, alcuna giustificazione della effettiva necessarietà del provvedimento adottato, posto che nessuna motivazione di carattere sostanziale è stata posta a supporto della determinazione di impedire l’instaurazione del rapporto di lavoro.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2013, proposto da:
Deiaa Younes, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Viganò, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano, viale Monte Nero, 53;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Pavia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Pavia Prot. n. P-PV/L/Q/2011/100104 del 20 marzo 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 31 maggio 2013 e depositato il 1° luglio 2013, il sig. Younes Deiaa impugna il provvedimento della Prefettura di Pavia Prot. n. P-PV/L/Q/2011/100104 del 20 marzo 2013, notificato il 2 aprile 2013, recante la revoca del nulla osta al lavoro subordinato domestico rilasciato al ricorrente in data 8 settembre 2011 per l’assunzione del lavoratore Abbas Magdi Abdelghani Abdelazi.
2. Afferma il ricorrente di aver appreso solo dal provvedimento impugnato la circostanza che, dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, il Ministero degli affari esteri avesse rilevato l’esistenza di discrepanze anagrafiche nel nominativo del lavoratore subordinato e che la Prefettura, con nota del 25 maggio 2012, trasmessa mediante posta raccomandata, avesse invitato lo stesso sig. Younes Deiaa a presentarsi il giorno 14 giugno 2012 per la notifica del nuovo nulla osta, recante le generalità corrette del lavoratore.
Al riguardo, il ricorrente afferma di essersi recato in Egitto nel periodo in cui è pervenuta la nota raccomandata della Prefettura, comprovando tale circostanza mediante produzione di copia del proprio passaporto, recante i timbri apposti alla frontiera, e dichiara, inoltre, che la nota sarebbe stata ritirata dal portiere dello stabile e sarebbe andata successivamente perduta.
3. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale si censura la violazione dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, manifesta illogicità e difetto di contraddittorio, apparendo ingiustificata la revoca del nulla osta al lavoro subordinato a fronte della mera mancata presentazione del datore di lavoro in occasione della nuova convocazione da parte della Prefettura, senza aver tentato di contattare nuovamente l’interessato e senza consentirgli di giustificare la mancata presentazione al primo appuntamento fissato.
4. In esito alla camera di consiglio del 25 luglio 2013, la Sezione ha emesso l’ordinanza n. 897 del 30 luglio 2013, con la quale ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato per le seguenti motivazioni: “Considerato che, ad un sommario esame, la domanda appare assistita dal prescritto fumus boni iuris, atteso che, la revoca del primo nulla osta rilasciato all’istante è stata disposta in assenza dei prescritti presupposti (cfr. art. 22 co. 5 ter d.lgs. n. 286/1998, per cui: “Il nulla osta al lavoro … è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici”) e comunque in spregio delle garanzie di partecipazione procedimentale presidiate dalla legge (cfr. artt. 7 e ss. legge n. 241/1990);
Ritenuto apprezzabile il periculum in mora paventato da parte ricorrente.”.
5. All’udienza pubblica del 19 giugno 2014 la causa è passata in decisione.
6. Ritiene il Collegio che le conclusioni raggiunte in sede cautelare meritino piena conferma in esito a una più approfondita disamina dei fatti di causa.
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato non è stata, infatti, disposta in dipendenza di una delle cause previste dalla legge, né per altre ragioni di carattere sostanziale, ma unicamente in ragione della mancata presentazione del datore di lavoro alla convocazione disposta per la notifica del nuovo nulla osta, della cui emissione egli non era neppure a conoscenza.
Al riguardo, vale ricordare che, come di recente affermato anche da questo Tribunale, “ (...) l’azione amministrativa deve essere ispirata al principio di proporzionalità, che consiste nel rispetto dell’equilibrio tra gli obiettivi perseguiti ed i mezzi utilizzati; esso limita nella misura più ridotta possibile gli effetti che possono prodursi sulla sfera giuridica dei destinatari di un provvedimento amministrativo. Il rispetto di tale principio va verificato secondo la tecnica dei tre gradini: l’idoneità, la necessarietà e l’adeguatezza. L’idoneità è la capacità dell’atto a raggiungere gli obiettivi che lo stesso si propone. Il principio di necessarietà orienta la scelta tra più mezzi astrattamente idonei al raggiungimento dell’obiettivo prefissato e permette di individuare quello ugualmente efficace, ma che incida meno negativamente nella sfera del singolo. Una volta che l’atto è idoneo e necessario, se ne dovrà valutare la tollerabilità da parte del privato in funzione del fine perseguito (adeguatezza).” (così TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 8 aprile 2014, n. 928).
Nel caso oggetto del presente giudizio, la revoca del nulla osta da parte della Prefettura, nelle circostanze indicate, e senza esperire un nuovo tentativo di convocazione del datore di lavoro al fine della mera notifica del titolo corretto, appare anzitutto – prima ancora della violazione dei parametri normativi già richiamati nell’ordinanza cautelare, certamente ravvisabile – come una determinazione sproporzionata rispetto allo scopo. Ciò in quanto i destinatari dell’atto (datore di lavoro e lavoratore) sono stati privati del rilevante bene della vita richiesto per ragioni di carattere puramente formale, e senza, in verità, alcuna giustificazione della effettiva necessarietà del provvedimento adottato, posto che nessuna motivazione di carattere sostanziale è stata posta a supporto della determinazione di impedire l’instaurazione del rapporto di lavoro.
7. In definitiva, il ricorso deve essere accolto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Zucchini, Presidente FF
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario
Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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