Non si può annullare un permesso di soggiorno se la scoperta di una precedente espulsione avviene dopo il suo rilascio
Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza del 5 ottobre 2011, n. 5472
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 2010 volte dal 29/12/2011
massima: Pertanto, la circostanza della esistenza di un decreto di espulsione a carico del richiedente il permesso di soggiorno era nota alla Questura prima del rilascio del tesserino e della materiale consegna del medesimo. Inoltre, il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che l’annullamento del permesso di soggiorno non richiedeva una specifica motivazione a causa della natura vincolata del provvedimento di rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno in mancanza dei requisiti prescritti per l’ingresso nel territorio nazionale. In realtà l’annullamento d’ufficio (atto di secondo grado), come delineato dal legislatore nell’art. 21 nonies Legge n.241/1990, esige la valutazione discrezionale di tre profili: le ragioni dell’interesse pubblico, la ragionevolezza del termine per il ritiro e gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE IV n. 07225/2010, resa tra le parti, concernente il decreto 9 agosto 2010 n.104/Imm. con cui il Questore della Provincia di Varese annullava il permesso di soggiorno rilasciato all’appellante nel 2009 per lavoro subordinato e rigettava l’istanza di rinnovo del medesimo.
[...]
FATTO e DIRITTO
1. Il cittadino pakistano, meglio indicato in epigrafe come appellante, giunto nel territorio nazionale nel marzo 2007 con visto d’ingresso per motivi di lavoro rilasciato dall’Ambasciata Italiana in Pakistan previo relativo nulla osta dello sportello unico Imprese del Comune di Varese, sottoscriveva un contratto di soggiorno con una impresa edile di Busto Arsizio e poi otteneva il permesso di soggiorno n. 8199 AX, in data 17 aprile 2009 con scadenza nell’aprile 2010.
Con successivo decreto 9 agosto 2010 n. 104 la Questura di Varese, contestualmente annullava il permesso di soggiorno n. 8199 AX e rigettava l’istanza di rinnovo del medesimo, rilevando che a carico dell’interessato risultava emesso nel 2005 il decreto di espulsione n. 575.
Avverso tale provvedimento il cittadino pakistano ha proposto ricorso al TAR Lombardia, che con sentenza in forma semplificata lo ha respinto condannando il soccombente alle spese di lite, quantificate in euro500,00.
1.1 Con appello al Consiglio di Stato, meglio indicato in epigrafe, il cittadino pakistano ha chiesto che, previa sospensione degli effetti, la sentenza TAR sia riformata con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato in primo grado; con unico articolato motivo ne ha dedotto il travisamento dei fatti e l’errata applicazione dell’art. 21 nonies legge n. 241/1990 sotto svariati profili.
[...]
2. La controversia all’esame concerne la dedotta illegittimità del decreto 9 agosto 2010 n. 104 con cui il Questore di Varese contestualmente ha annullato il permesso di soggiorno n. 8199 AX già rilasciato in data 17 aprile 2009 al cittadino pakistano appellante e respinto l’istanza di rinnovo del medesimo, presentata il19 febbraio 2010.
In punto di fatto, va precisato che l’appellante giungeva nel territorio nazionale nel marzo 2007 con visto d’ingresso per motivi di lavoro rilasciato dall’Ambasciata d’Italia in Pakistan in corrispondenza con il nulla osta al lavoro subordinato ottenuto dallo Sportello Unico del Comune di Varese; di poi nell’aprile 2007 presentava alla Questura di Varese, la richiesta di permesso di soggiorno.
2.1 La sentenza del TAR Lombardia appellata ha respinto il ricorso con la seguente motivazione : 1) non sussisteva il vizio di illogicità poiché il permesso di soggiorno in primo momento era stato rilasciato in quanto non era ancora emersa la circostanza della pregressa espulsione del ricorrente, avvenuta nel 2005;
2) non sussisteva il difetto di motivazione con riguardo alla mancata indicazione dell’interesse pubblico all’annullamento di ufficio del suddetto permesso, poiché in materia di immigrazione la mancanza dei presupposti per l’ingresso nel territorio nazionale”è motivo sufficiente per giustificare un annullamento in autotutela”, e ciò anche in considerazione della ragionevolezza del termine entro il quale la Questura di Varese aveva ritirato il permesso di soggiorno del 2009.
2.2. L’appello va accolto.
In particolare, appaiono fondate le censure di travisamento dei fatti ed errore nell’applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione e dello stesso interesse pubblico all’annullamento d’ufficio.
Invero, in primo luogo, il permesso di soggiorno (a differenza di quanto affermato dal TAR Lombardia) è stato rilasciato con data 17 aprile 2009 e consegnato di fatto all’interessato nel febbraio 2010 (poco prima della naturale scadenza), mentre (come precisa lo stesso decreto di annullamento) in data 20 marzo 2008, in occasione di un controllo dattiloscopico, emergeva che nei confronti del cittadino pakistano medesimo, sebbene con un nominativo non uguale, era stato emesso, in data 30 agosto 2005, decreto di espulsione n. 575/2005 in quanto trovato dalle Forze dell’ordine privo di titolo di soggiorno.
Pertanto, la circostanza della esistenza di un decreto di espulsione a carico del richiedente il permesso di soggiorno era nota alla Questura prima del rilascio del tesserino disposto nell’aprile 2009 e della materiale consegna del medesimo posticipata al febbraio 2010; consegna avvenuta, quindi successivamente alla comunicazione ex art. 10 bis legge n. 241/1990 effettuata dalla Questura Varese con nota 25 maggio 2009 ed alla presentazione delle controdeduzioni datate 16 giugno 2009.
2.3. Inoltre, il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che l’annullamento del permesso di soggiorno non richiedeva una specifica motivazione a causa della natura vincolata del provvedimento di rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno in mancanza dei requisiti prescritti per l’ingresso nel territorio nazionale.
In realtà l’annullamento d’ufficio (atto di secondo grado), come delineato dal legislatore nell’art. 21 nonies Legge n.241/1990, esige la valutazione discrezionale di tre profili: le ragioni dell’interesse pubblico, la ragionevolezza del termine per il ritiro e gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
In tale contesto normativo, pertanto, la motivazione su ciascuno dei tre profili appare una necessità intrinseca allo stesso esercizio del potere di autotutela.
Nel caso di specie il provvedimento reca soltanto l’indicazione del motivo ostativo all’ingresso e soggiorno dell’appellante, in applicazione dell’art.4, comma 6, D.lgs. n.286/1998, limitandosi ad identificare l’interesse pubblico al ritiro del titolo di soggiorno con la “necessità che la normativa disciplinante l’ingresso sul territorio dello Stato non venga elusa”.
Manca qualsiasi riferimento alla circostanza che l’appellante, venuto in Italia nel 2007 a seguito di apposito nulla osta per lavoro subordinato rilasciato da parte dello Sportello Unico di Varese, era stato assunto come lattoniere con regolare contratto di soggiorno [...]; a ditta, tra l’altro, con nota 1 settembre 2010 rappresentava alla Questura di Varese che l’appellante ha “acquisito capacità utili e ormai indispensabili per il proseguimento dell’attività in azienda”.
L’amministrazione, quindi, non ha valutato né la consistenza dell’interesse pubblico a fare uscire dal territorio nazionale il cittadino pakistano, titolare di regolare rapporto di lavoro con impresa nella stessa area di residenza , né l’affidamento ingenerato nello stesso straniero, che fin dal marzo 2007 era entrato in Italia con visto di ingresso dell’Ambasciata italiana in Pakistan e che fino al giugno 2009 era in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, quando, invece, gli è pervenuta la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (nota Questura Varese 25 maggio 2009).
2.4. Né (sotto il profilo dell’affidamento) appare plausibile dubitare della buona fede dell’appellante con riguardo alla conoscenza del divieto di rientro nel territorio nazionale per anni 10.
Infatti, il carattere tecnico del linguaggio usato nei provvedimenti di espulsione rende poco verosimile che l’appellante, proveniente da una cultura molto diversa e di presumibile minimo grado di istruzione, abbia potuto comprendere le effettive implicazioni del divieto assoluto di nuovo ingresso in Italia, non superabile neanche con l’acquisizione successiva di un apposito visto dell’Ambasciata italiana in Pakistan.
Pertanto, il requisito dell’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio non è ravvisabile neanche nella esigenza (prospettata nel decreto di ritiro) di tutelare l’ordine pubblico dalla frode perpetrata dall’appellante (a danno dell’Ambasciata italiana in Pakistan), omettendo di riferire della pregressa espulsione.
2.5. Per le esposte considerazioni l’annullamento d’ufficio del permesso di soggiorno risulta illegittimo e va annullato; ne consegue l’illegittimità anche del rigetto della domanda del rinnovo del permesso medesimo (presentata dall’appellante nel febbraio 2010) che trovava il suo ostativo presupposto nel suddetto atto di ritiro.
Sul caso all’esame la Questura di Varese adotterà le successive determinazioni di competenza alla luce delle indicazioni di diritto desumibili dalla motivazione sopra illustrata e della valutazione (ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.lgs. n. 286/1998) dei “sopraggiunti nuovi elementi” favorevoli al rinnovo del permesso di soggiorno emersi in giudizio.
3. Concludendo, quindi, assorbita ogni altra censura per economia di mezzi, l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, il decreto della Questura di Varese 9 agosto 2010 n. 104/Imm. va annullato con il conseguente obbligo dell’amministrazione di adottare i nuovi conseguenti provvedimenti alla luce delle illustrate motivazioni.
[...]
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado , accoglie il ricorso originario.
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 [...]
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