Non è sufficiente una condanna per spaccio di stupefacenti per negare il rinnovo del pds per lavoro, originato da un precedente pds per motivi familiari
TAR Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 20 settembre 2011, n. 2355
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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massima: Le disposizioni normative suelencate sono state inserite proprio per richiamare la differenza che deve essere tenuta presente, tra coloro che richiedono un permesso di soggiorno in genere e coloro che avanzano la stessa richiesta dopo aver richiesto o fruito di un permesso per ricongiungimento familiare, nella valutazione della commissione di un reato tra quelli previsti dall’art. 4,comma 3, D.lgs. 286\98. Nel secondo caso, infatti, la commissione di uno di quei reati non presenta una valenza ostativa che vincola l’amministrazione ad un giudizio di pericolosità presunta perché la valutazione è stata fatta dal legislatore, ma impone una motivazione in concreto che sia fondata sui parametri indicati dal comma 5 sopra riportato unitamente alla circostanza del commesso reato come ricorda il comma successivo 5 bis quando afferma che si tiene conto anche di eventuali condanne.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento n. 7146/2011 Imm. emesso in data 29.6.2011 dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente, portante rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui era stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a causa di una condanna per reato in materia di stupefacenti.
Xxxx faceva presente di essere venuto in Italia da minorenne in virtù di un permesso per ricongiungimento familiare con la madre da tempo residente nel nostro paese ed in seguito il permesso gli era stato rinnovato fino al gennaio di quest'anno.
Nello stesso mese veniva condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR evidentemente a seguito di un processo per direttissima poichè la data del commesso reato risultante dal provvedimento è di pochi giorni antecedente alla sentenza.
Nell'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5, comma 5, D.lgs. 286/98 e dell'art. 3 L. 241/90 in quanto il rinnovo del permesso sarebbe stato rifiutato in ragione della ostatività del reato commesso senza tener conto che trattandosi di persona che aveva fatto ingresso nel territorio italiano per ricongiungimento familiare la pericolosità sociale doveva essere motivata in concreto senza il ricorso alla presunzione ex lege.
[...]
Il ricorso è fondato.
L’art. 5,comma 5, prevede nella seconda parte: “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”; il comma 5 bis precisa ulteriormente: “Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovveroper i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3”.
Le disposizioni normative suelencate sono state inserite proprio per richiamare la differenza che deve essere tenuta presente, tra coloro che richiedono un permesso di soggiorno in genere e coloro che avanzano la stessa richiesta dopo aver richiesto o fruito di un permesso per ricongiungimento familiare, nella valutazione della commissione di un reato tra quelli previsti dall’art. 4,comma 3, D.lgs. 286\98.
Nel secondo caso, infatti, la commissione di uno di quei reati non presenta una valenza ostativa che vincola l’amministrazione ad un giudizio di pericolosità presunta perché la valutazione è stata fatta dal legislatore, ma impone una motivazione in concreto che sia fondata sui parametri indicati dal comma 5 sopra riportato unitamente alla circostanza del commesso reato come ricorda il
comma successivo 5 bis quando afferma che si tiene conto anche di eventuali condanne.
Nel provvedimento impugnato non vi è traccia di questa valutazione in concreto sulla base dei parametri previsti dalle norme suindicato poiché ci si limita a richiamare la previsione dell’art. 4,comma 3, D.lgs. 286\98 ed ad affermare genericamente che la commissione del reato è sintomo di disprezzo per le regole di vita comuni e di mancato inserimento nella società italiana; una siffatta valutazione costituisce una motivazione apparente perché essa si fonda solo sulla circostanza che il ricorrente ha commesso un reato senza alcuna considerazione della sua giovane età della pregnanza dei vincoli familiari in Italia e dell’eventuale esistenza di altrettanto significativi legami nel paese di origine.
Il provvedimento deve essere di conseguenza annullato e l’amministrazione dovrà, pertanto, provvedere a compiere la valutazione della pericolosità in concreto tenendo presenti i parametri indicati dal legislatore.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2011 [...]
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