É accolto Il ricorso e, per l’effetto, va annullata la revoca del permesso di soggiorno permanente, che l’Amministrazione ha fatto discendere da una condanna penale, definitiva, in materia di violazione delle norme sul diritto d’autore. L’odierna previsione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998 richiede che l’eventuale diniego debba essere sorretto da una motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolosità sociale con esclusione di automatismi. In sostanza, con riguardo ai soggiornanti di lungo periodo, l’essere incorsi in un reato legato alla tutela del diritto d’autore, in carenza di puntuale accertamento sulla pericolosità del richiedente, non può costituire titolo preclusivo automatico al permesso di soggiorno.