Non è legittimo revocare il permesso di soggiorno permanente, a cause di una condanna per violazione delle norme sul diritto d'autore, senza aver concretamente accertato la pericolosità dello straniero
TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, sentenza del 20 novembre 2012, n. 9598
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 198 volte dal 04/04/2013
É accolto Il ricorso e, per l’effetto, va annullata la revoca del permesso di soggiorno permanente, che l’Amministrazione ha fatto discendere da una condanna penale, definitiva, in materia di violazione delle norme sul diritto d’autore. L’odierna previsione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998 richiede che l’eventuale diniego debba essere sorretto da una motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolosità sociale con esclusione di automatismi. In sostanza, con riguardo ai soggiornanti di lungo periodo, l’essere incorsi in un reato legato alla tutela del diritto d’autore, in carenza di puntuale accertamento sulla pericolosità del richiedente, non può costituire titolo preclusivo automatico al permesso di soggiorno.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l’annullamento
- del decreto della Questura di Viterbo in data 29.04.2011 cat. A12/Imm. (nr. 2011/086) di rigetto dell'istanza di aggiornamento di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. I349535;
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A mezzo del ricorso in esame, regolarmente notificato e depositato, l’odierno ricorrente impugna il decreto del Questore di Viterbo Cat. A 12/Imm/2011, del 29 aprile 2011, notificatogli il 30 maggio 2011, recante la revoca del “permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo” per motivi di lavoro autonomo.
La revoca, in particolare, è fondata sull’esistenza di una sentenza di condanna penale, divenuta irrevocabile nel 2007, per il reato di violazione delle norme sul diritto di autore e sulla rilevata assenza di fonti lecite di reddito tali da evidenziare la mancanza di mezzi di sussistenza.
Nella prospettazione attorea, siffatta determinazione è illegittima per violazione e falsa applicazione dell’art. 9 D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal D.Lgs. n. 2/2007 di attuazione della direttiva CEE, ai cui sensi per negare ingresso all’istanza sarebbe stato necessario far luogo ad una concreta valutazione della pericolosità sociale del ricorrente e non limitarsi, come invece avvenuto, a riprodurre il mero elenco delle condanne a suo carico.
[...]
Siffatta conclusione interinale va in questa sede resa definitiva in accoglimento del secondo ed assorbente mezzo di impugnazione.
Ed invero, l’art. 9, comma, 4, del d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286 recita testualmente:
“Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonchè, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice.
Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero."
Detto testo è quello che risulta per effetto delle modifiche apportate dapprima dalla l. 189 del 2002 e quindi dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, di attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e che ha sostituito, unicamente per tali cittadini, l'apprezzamento della pericolosità dello straniero agli automatismi determinati, perlomeno in alcune ipotesi, dalla normativa previgente.
Ne deriva che l’odierna previsione richiede che l'eventuale diniego di rilascio del permesso per lungo soggiornanti debba essere sorretto da una motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolosità, con esclusione di automatismi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541; 26 febbraio 2010, n. 1133), tenendosi quindi in debito conto, ai sensi dell’art. 8 CEDU, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6566, 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541; 13 dicembre 2009, n. 7571).
In sostanza, a soggiornanti di lungo periodo, l’essere incorsi in un reato legato alla tutela del diritto di autore (di cui anche qui trattasi) in carenza di puntuale accertamento sulla pericolosità del richiedente, non può costituire titolo preclusivo automatico al permesso di soggiorno per lavoro subordinato (Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5624; Cons. Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2010, n. 9336).
Facendo applicazione di siffatti consolidati principi, non può negarsi la fondatezza della denuncia attorea in ordine ad una mancata, concreta ed attuale, valutazione della pericolosità sociale dello straniero in discorso, posto che il diniego si fonda esclusivamente sull’indicazione dell’esistenza della pronuncia penale e sulla considerazione che la succitata sentenza “è ostativa all’ingresso e soggiorno in Italia”.
D’altra parte, così come rilevato in sede cautelare, l’odierno ricorrente ha anche evidenziato il progressivo conseguimento di un idoneo reddito da lavoro autonomo dimostrando, in tal modo, di essere in possesso di mezzi di sussistenza derivanti da fonti lecite.
Ne consegue, assorbito quant’altro, la fondatezza della doglianza esaminata e, quindi, del gravame.
Per l’effetto, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione, deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato, emesso in carenza di istruttoria e, comunque, di motivazione adeguata.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 [...]
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