No revoca carta di soggiorno, per una sola condanna, se non si considera l'effettiva pericolosità sociale
TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, Sentenza del 13 marzo 2012, n. 2482
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 1516 volte dal 15/05/2012
E’ illegittimo il provvedimento di revoca della carta di soggiorno, opposto allo straniero condannato per il reato di cui all’art. 474 del codice penale. Detto provvedimento, essendo fondato sulla sola considerazione del precedente penale del ricorrente, isolatamente considerato, ed in carenza di puntuale accertamento sulla pericolosità del richiedente, risulta adottato in applicazione di un meccanismo di automatismo preclusivo che non opera nei confronti dei lungo soggiornanti.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento della Questura della Provincia di Viterbo del 14.06.2006 e notificato in data 11.11.2010 avente ad oggetto la revoca della carta di soggiorno;
[...]
Con il ricorso in esame il Sig. Xxx impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto del Questore di Viterbo del 14.06.2006 – notificato in data 11.11.2010 - con il quale veniva revocata la carta di soggiorno di cui il ricorrente era titolare dal 26.1.2005 in considerazione della sentenza di condanna del 16.11.2004, divenuta irrevocabile il 13.1.2005, per il reato di cui all’art. 474 cp.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 5 co. 5, 9 co. 3, falsa applicazione dell’ art. 26, comma 7-bis del d.lvo n. 286/98;
2) Violazione dell’ art. 2 co. 6 del d.lvo n. 286/98 e del diritto di difesa- Mancata traduzione dell’atto impugnato.
[...]
Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura dedotto con il primo mezzo di gravame.
L'art. 9, comma 3, del d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, applicabile, ratione temporis, alla domanda presentata dal ricorrente, disponeva che " ... la carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'art. 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'art. 381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione .."
La disposizione, come emerge dal chiaro disposto letterale, prevedeva un meccanismo automatico di preclusione al rilascio della carta di soggiorno in presenza di condanna per determinati reati ostativi, tale da escludere la necessità e/o la possibilità di una valutazione concreta della pericolosità dell'istante.
Il ricorrente è stato tuttavia condannato, con sentenza del 16.11.2004, divenuta irrevocabile il 13.1.2005, per il reato di cui all’art. 474 cp. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), che non rientra tra quelli contemplati dagli artt. 380 e 381, né per pena edittale, trattandosi di delitto punito con la reclusione fino a due anni, né per espressa previsione normativa.
Applicando tali principi nella fattispecie in esame il provvedimento di revoca della carta di soggiorno, essendo fondato sulla sola considerazione del precedente penale del ricorrente, isolatamente considerato, ed in carenza di puntuale accertamento sulla pericolosità del richiedente, risulta adottato in applicazione di un meccanismo di automatismo preclusivo che non opera nei confronti dei lungo soggiornanti.
Il Consiglio di Stato con autorevoli sentenze ha di recente ribadito che "non è applicabile, in quanto non previsto dalle specifiche disposizioni relative alla carta per soggiornanti di lungo periodo, l'automatismo previsto dall'art. 26 comma 7 bis, d.lg. n. 286 del 1998, secondo cui la condanna con provvedimento irrevocabile, per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941 n. 633, e successive integrazioni e modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474, c.p., comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: il che implica la necessaria valutazione della pericolosità del soggetto. In tale ottica è stato chiarito, proprio con riferimento ai soggiornanti di lungo periodo, che l’art.5, co. 5, del t.u. n. 286/1998 - nella versione novellata dal d.lvo n. 5/2007 – esclude che questi possano incorrere nell’automatismo preclusivo in questione per il solo fatto di essere incorsi in un reato per violazione dei diritti d’autore, e che, nei loro confronti l’autorità procedente sia tenuta, in tali casi, a svolgere un puntuale accertamento sulla pericolosità del richiedente, in quanto l'art. 5 in parola– nel prevedere che “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ….si tiene anche conto …per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale") - ha dato rilievo ad una "qualità" evidentemente riconducibile a fatti pregressi consistenti nella continuativa presenza antecedente sul territorio dello Stato (Consiglio Stato , sez. VI, 18 settembre 2009 , n. 5624).
Il ricorso va pertanto accolto con annullamento, per l’effetto, dell'atto impugnato, con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di rivalutare l’istanza del ricorrente alla luce dei principi sopra richiamati ed in tale sede potrà effettuare un’adeguata valutazione di tutte le circostanze rappresentate nel rapporto difensivo del 18.1.2011. In esecuzione della presente sentenza infatti l’Amministrazione dovrà effettuare una valutazione complessiva della posizione del ricorrente, tenendo conto sia della durata della permanenza dell’interessato nel nostro Paese - dei legami ivi creati e dell’effettivo inserimento socio-lavorativo-, dall’altra della effettiva gravità dei reati commessi e della loro frequenza, nonché dell’eventuale valore sintomatico della tendenza a vivere di redditi di fonte illecita.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie il ricorso in esame e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 [...]
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