E’ accolto il ricorso e, per l’effetto, va cassato il provvedimento del Giudice di pace col quale veniva respinta l’opposizione di parte. E’ principio ormai consolidato quello secondo il quale la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni non consente l’espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva in cui versa l’interessato. Nel caso di specie, va altresì fatta applicazione anche del nuovo e recente indirizzo interpretativo secondo cui, ad eccezione dei casi in cui la lingua dello straniero sia rara e non facilmente conoscibile sul territorio nazionale, l’amministrazione dell’interno deve predisporre testi informatizzati dei provvedimenti di espulsione nelle lingue straniere più comunemente parlate dagli immigranti stranieri in modo tale che, pur garantendosi le esigenze dell’amministrazione di governare con celerità fenomeni complessi, si assicuri tuttavia una informazione effettiva ed immediata allo straniero a garanzia dei suoi diritti.