No espulsione per tardiva domanda di rinnovo permesso di soggiorno, ma solo per mancanza dei requisiti
Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza del 10 settembre 2012, n. 15129
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 237 volte dal 09/03/2013
E’ accolto il ricorso e, per l’effetto, va cassato il provvedimento del Giudice di pace col quale veniva respinta l’opposizione di parte. E’ principio ormai consolidato quello secondo il quale la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni non consente l’espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva in cui versa l’interessato. Nel caso di specie, va altresì fatta applicazione anche del nuovo e recente indirizzo interpretativo secondo cui, ad eccezione dei casi in cui la lingua dello straniero sia rara e non facilmente conoscibile sul territorio nazionale, l’amministrazione dell’interno deve predisporre testi informatizzati dei provvedimenti di espulsione nelle lingue straniere più comunemente parlate dagli immigranti stranieri in modo tale che, pur garantendosi le esigenze dell’amministrazione di governare con celerità fenomeni complessi, si assicuri tuttavia una informazione effettiva ed immediata allo straniero a garanzia dei suoi diritti.
Ordinanza n. 15129 del 10 settembre 2012 Corte di Cassazione
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Svolgimento del processo
Xxx ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice di pace di Macerata emesso l'1.2.11 con il quale veniva respinta l'opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Macerata il 15.10.10 a seguito di ritardata presentazione della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. L'Amministrazione dell'interno ha resistito con controricorso.
Con i tre motivi di ricorso il ricorrente contesta il decreto impugnato sotto due profili: mancata valutazione del fatto che il termine per la presentazione della domanda di rinnovo non è perentorio nonché mancata valutazione della documentazione attestante i giustificati motivi di ritardo;
mancata traduzione del provvedimento di espulsione nella lingua conosciuta dal ricorrente ma solo in inglese, francese e spagnolo, lingue a lui non note.
La prima doglianza appare fondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la spontanea presentazione, ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l'espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l'interessato. (Cass. 7892/03, Cass. 8549/04, Cass. 18917/10). Pertanto, risultando che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno era stata sia pur tardivamente presentata , sarebbe stato obbligo dell'Amministrazione esaminarla e, se del caso, respingerla (anche ritenendo non sussistente la dedotta forza maggiore), ma non avrebbe potuto la stessa Amministrazione semplicemente ignorarla procedendo ad immediata espulsione.
La seconda doglianza è anch'essa fondata. Appare infatti da confermare il nuovo e recente indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui, ad eccezione dei casi in cui la lingua dello straniero sia rara e non facilmente conoscibile sul territorio nazionale, l'amministrazione dell’interno deve predisporre testi informatizzati dei provvedimenti di espulsione nelle lingue straniere più comunemente parlate dagli immigranti stranieri (arabo, cinese, albanese, russo etc.) in modo tale che, pur garantendosi le esigenze dell'amministrazione di governare con celerità fenomeni complessi, si assicuri tuttavia una informazione effettiva ed immediata allo straniero a garanzia dei suoi diritti.(Cass. 3678/12).
In tal senso la formula contenuta nei provvedimenti espulsivi circa l’impossibilità di rinvenire un traduttore della lingua conosciuta dallo straniero non appare rispondere adeguatamente ad un sindacato di ragionevolezza e plausibilità nei casi in cui, come in quello di specie, la lingua parlata dallo straniero (albanese) sia facilmente suscettibile di essere posta alla base di provvedimenti espulsivi informatizzati da notificare agli stranieri. [...].
P.Q.M.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio. Considerato: che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra; che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione del provvedimento; che sussistendo i requisiti di cui all'art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito con annullamento del provvedimento di espulsione; che l'amministrazione va condannata quale soccombente, al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito, annulla il provvedimento di espulsione, [...]
DEPOSITATO IN CANCELLERIA il 10 settembre 2012
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1566 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, un rapporto di lavoro sopravvenuto permette di superare un potenzi...
Letto 59 volte dal 06/04/2022
-
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, contratto di locazione e certificazione comunale di idoneità...
Letto 44 volte dal 06/04/2022
-
Revoca carta di soggiorno illegittima sulla base di una mera condanna per spaccio. Occorre valutazione in concreto.
Letto 54 volte dal 04/04/2022
-
Diniego rilascio permesso soggiorno per lavoro domestico da Sanatoria 2009, illegittimo se l'emersione del rapporto è an...
Letto 54 volte dal 02/04/2022
-
Diniego rinnovo permesso soggiorno per lavoro autonomo, illegittimo per condanna risalente, senza valutazione comparatis...
Letto 46 volte dal 31/03/2022