No diniego visto di ingresso per un generico rischio di immigrazione clandestina
TAR Lazio, Sezione Prima Quater, Sentenza del 6 aprile 2012, n. 3231
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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È illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di diniego delle richieste di visto di ingresso motivato con generico riferimento all’esistenza di un “rischio migratorio”, senza alcuna indicazione relativa agli elementi specifici da cui l’esistenza dello stesso è stata desunta dall’Amministrazione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA
[...]
per l'annullamento
dei provvedimenti nn. 2350 e n. 2351, entrambi del 5 agosto 2011, con cui il Consolato Generale d’Italia a Lagos ha respinto le richieste di visto d’ingresso presentate dai ricorrenti;
[...]
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
Considerato, in fatto, che i ricorrenti impugnano i provvedimenti nn. 2350 e n. 2351, entrambi del 5 agosto 2011, con cui il Consolato Generale d’Italia a Lagos ha respinto le richieste di visto d’ingresso presentate dai predetti;
Considerato, in diritto, che deve essere ritenuta fondata la censura con cui è stato dedotto il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati;
Considerato, infatti, che dall’esame dei provvedimenti impugnati emerge che l’amministrazione ha respinto la richiesta di visto in quanto “le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili” e l’intenzione “di lasciare il territorio degli Stati membri prima della
scadenza del visto non può essere stabilita con certezza”;
Considerato che la motivazione in esame, per la sua genericità, non risponde ai requisiti richiesti dall’art. 3 l. n. 241/90 in quanto non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione ai fini della decisione;
Considerato, in particolare, che il Consolato non ha indicato le circostanze di fatto da cui ha desunto nella fattispecie il “rischio migratorio”;
Considerato che tale carenza non è stata sanata in corso di giudizio dalla stessa amministrazione;
Rilevato che il difetto di motivazione in esame appare non conforme alla normativa vigente come già statuito da questo Tribunale (TAR Lazio – Roma n. 1090/11; TAR Lazio – Roma n. 5960/08; TAR Lazio - Roma n. 1778/05);
Considerato, infatti, che la deroga al generale obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, introdotta dall’art. 4 del D. Lgs. n. 286 del 1998, deve essere intesa non già nel senso che la predetta norma abbia legittimato l’Amministrazione ad agire arbitrariamente (e che pertanto la stessa avrebbe la potestà di negare il visto anche nel caso in cui non vi sia alcuna legittima ragione per farlo) ma nel senso che nei casi in cui il visto può essere legittimamente negato (sempre, dunque, vi sia una ragione per farlo), il diniego può non essere motivato;
Rilevato che in questo caso resta impregiudicato il potere del Giudice di verificare la legittimità del diniego per cui l’Amministrazione non può esimersi dal fornire a quest’ultimo spiegazioni in merito alle ragioni che hanno condotto all’adozione del provvedimento;
Considerato che l'interpretazione "adeguatrice" dell'art. 4 comma 2° d. lgs. n. 286/08 sopra esposta:
a) consente di ritenere la disposizione conforme agli artt. 24, 97, 111 e 113 della Costituzione in quanto esclude l’esercizio arbitrario del potere da parte dell'Amministrazione e, dunque, presuppone che quest'ultima debba sempre e comunque operare nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità;
b) anche in ragione di tale premessa, conduce ad affermare che il potere del Giudice di verificare la legittimità del diniego di visto opposto - formulando, ove necessario, apposite richieste istruttorie - non risulta in alcun modo eliso o sminuito;
c) in ultimo, pone l'interessato nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le specifiche ragioni di diritto ostative al rilascio del visto e, conseguentemente, di confutarle adeguatamente anche attraverso la proposizione di motivi aggiunti, tutelando così adeguatamente i propri interessi (TAR Lazio – Roma n. 5163/07);
Considerato che nella fattispecie, come già precisato, tali ragioni non sono emerse neanche a seguito della costituzione dell’amministrazione;
[...]
Considerato che la fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati facendo salvi gli ulteriori motivati provvedimenti che l’amministrazione riterrà di riadottare tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza;
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;
[...]
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 5 aprile 2012 [...]
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