No al diniego di rinnovo pds per aver commesso il reato di rissa
TAR Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 28 marzo 2012, n. 945
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 598 volte dal 19/05/2012
E’ nullo il provvedimento con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato sulla base dell’assenza del requisito reddituale nonché sull’esistenza della condanna riportata dal ricorrente per il reato di rissa. Quanto alla prima motivazione, il diniego si appalesa illegittimo, perché irragionevole, posto che il ricorrente ha dimostrato di aver stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, percependo redditi sufficienti per l’ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno. Quanto alla seconda motivazione, la condanna riportata dal ricorrente non rientra nei reati ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno e, pertanto, non può essere presunta la pericolosità sociale del ricorrente che, invece, va motivata in maniera specifica e aderente al caso concreto.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del decreto emesso in 21.07.2011 dalla Questura della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 30.07.2011, portante revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. Xxx; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 28.9.2011 e depositato in data 25.10.2011, il ricorrente impugnava il decreto emesso dalla Questura di Milano il 21.7.2011 e notificato il 30.7.2011 con cui veniva revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, rigettata l’istanza di aggiornamento del predetto titolo, nonché comunicato il diniego del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 286/1998. L’Amministrazione motivava i citati provvedimenti, ritenendo il ricorrente pericoloso socialmente alla luce di una condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Milano del 30.6.2010 per il reato di rissa in concorso e perché, comunque, il ricorrente non era titolare di redditi imponibili dall’anno 2008.
Il ricorrente contestava il provvedimento impugnato, deducendo l’irragionevolezza dello stesso perché in realtà il ricorrente era titolare di redditi sufficienti per l’ottenimento del provvedimento richiesto e perché in ogni caso la condanna per il reato di rissa non rientra tra i reati ostativi all’ottenimento del permesso di soggiorno.
[...]
Ciò premesso, il ricorso è fondata per i motivi di seguito specificati.
Il provvedimento della Questura di Milano del 21 luglio 2011 ha negato il bene della vita agognato dal ricorrente sulla base di due elementi: l’assenza di redditi del ricorrente e la condanna dallo stesso riportata per il reato di rissa.
In particolare, l’Amministrazione ha specificato che “presso l’archivio informatico INPS, consultato in data 19.7.2011, a favore dello straniero non risultano redditi imponibili ai fini contributivi dall’anno 2008”, accertamento che denoterebbe l’assenza di mezzi leciti di sussistenza, nonostante la stipula del contratto di soggiorno “avvenuta soltanto in data 7.6.2011”.
Orbene, è senza dubbio onere dell'istante dimostrare alla pubblica amministrazione di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo lavorativo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno (art. 4 d.lgs. 286 del 1998). In particolare, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato per il lavoratore non appartenente all'Unione europea alla dimostrazione di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (art. 26, art. 3 d.lgs 286 del 1998). L'art. 39, comma 3, d.P.R. n. 394 del 1999 specifica la necessaria disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.
Il provvedimento emesso dalla Questura di Milano è, tuttavia, illegittimo perché irragionevole, in quanto il ricorrente ha dimostrato che dal giugno 2011 ha stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la ditta Eee [...], percependo redditi sufficienti per l’ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno (retribuzione mensile lorda di 900,00) e, pertanto, facendo presumere – sulla base di un giudizio prognostico – che il ricorrente può essere inserito favorevolmente all’interno del territorio nazionale.
Inoltre, la condanna riportata dal ricorrente non rientra nei reati ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno e, pertanto, non può essere presunta la pericolosità sociale del ricorrente che, invece, va motivata in maniera specifica e aderente al caso concreto. Nel caso di specie, l’Amministrazione non ha sufficientemente motivato in proposito, limitandosi semplicemente a ritenere che la condanna in argomento unitamente all’assenza pluriennale dei redditi, “è indice sintomatico della pericolosità sociale del ricorrente”.
Il provvedimento in argomento va, pertanto, annullato, per difetto di motivazione e l’Amministrazione dovrà procedere al riesame della posizione del ricorrente in considerazione dell’attività lavorativa documentata dal ricorrente e in considerazione della circostanza che la sola condanna per rissa non è di per sé sufficiente per ritenere il ricorrente soggetto socialmente pericoloso.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento del Questore di Milano del 21.7.2011, con ordine all’Amministrazione di procedere al riesame della posizione del ricorrente nei termini di cui in motivazione;
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 [...]
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