No al diniego automatico del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo se non è stata valutata la pericolosità concreta dello straniero richiedente
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 28 gennaio 2011 n. 366
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Avverso il rigetto della propria istanza di permesso per soggiornanti di lungo periodo, motivato dall'esistenza di una condanna per un reato sintomo di pericolosità sociale e per la mancanza da lungo tempo di leciti mezzi di sostentamento, lo straniero esponeva di vivere in Italia da dodici anni, di aver sempre lavorato e di lavorare all'attualità, nonchè che il reato in discussione era l'unico commesso in tutto quel periodo, peraltro in un contesto del tutto particolare, tanto che il giudice aveva concesso a suo tempo la sospensione condizionale della pena. Massima: Nel caso in cui venga richiesto un permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo la commissione di un reato, ricompreso tra quelli che l’articolo 4,comma 3, T.U. Imm. ritiene automaticamente ostativa per la concessione o il rinnovo del permesso di soggiorno, deve essere oggetto di una valutazione discrezionale in concreto sulla pericolosità dell’extracomunitario che ha presentato l’istanza. Tale valutazione non può ritenersi coincidente con la formula stereotipata secondo cui la gravità del reato commesso è di per sé sintomo di pericolosità.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Sezione Quarta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento n. 26695/2008, emesso dal Questore della Provincia di Milano, in data 11 novembre 2010 di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno;
FATTO e DIRITTO
Il Questore di Milano ha rigettato l’istanza di permesso per soggiornanti di lungo periodo, presentata da K... M..., per l’esistenza di una condanna per reato ritenuto sintomatico di pericolosità sociale e per la mancanza da lungo tempo di leciti mezzi di sostentamento.
Il ricorrente faceva presente di vivere in Italia da oltre dieci anni e di aver sempre lavorato e impugnava il provvedimento con un unico articolato motivo di ricorso ove lamentava l’eccesso di potere per inesistenza dei presupposti normativi in fatto e in diritto.
Non è vero che il ricorrente non abbia potuto disporre di mezzi leciti di sostentamento perché dopo il 2003 ha sempre regolarmente lavorato e tuttora lavora presso la Cooperativa T... come dimostra la documentazione allegata al ricorso.
Quanto al reato commesso si tratta di un episodio isolato commesso in un contesto particolare e comunque unico reato commesso in dodici anni di presenza in Italia, tanto è vero che il giudice ha concesso la sospensione condizionale della pena.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Nel caso in cui venga richiesto un permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo la commissione di un reato, ricompreso tra quelli che l’articolo 4,comma 3, T.U. Imm. ritiene automaticamente ostativa per la concessione o il rinnovo del permesso di soggiorno, deve essere oggetto di una valutazione discrezionale in concreto sulla pericolosità dell’extracomunitario che ha presentato l’istanza.
Tale valutazione non è stata compiuta dal Questore di Milano che ha affidato la motivazione ad una formula stereotipata in virtù della quale la gravità del reato commesso è di per sé sintomo di pericolosità.
In realtà se si prende in considerazione il fatto che ha comportato la condanna del ricorrente per come emerge dalla sentenza di applicazione di pena prodotta, si tratta dell’aver dato baci ed effusioni varie ad una donna non consenziente in un luogo frequentato da persone in orario diurno e senza un atteggiamento violento ma, come definito dal giudice, di indebita insistenza.
Ciò ha comportato un’applicazione della pena limitata al minimo edittale con la concessione dei benefici di legge.
Orbene ricavare da un tale contesto una valutazione di pericolosità nei confronti di persona che ha dimostrato di lavorare stabilmente e con la disponibilità di un alloggio è affermazione apodittica che non assolve quell’obbligo di motivazione in concreto che deve caratterizzare ogni provvedimento discrezionale.
Relativamente alla mancanza di leciti mezzi di sostentamento, il ricorrente ha dimostrato con la copiosa produzione documentale che ha sempre lavorato disponendo di un reddito sufficiente a garantire il proprio mantenimento.
Il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e con l’obbligo per l’amministrazione in occasione del nuovo esercizio del potere di verificare accuratamente le condizioni lavorative del ricorrente e di valutare nei termini espressi in motivazione l’esistenza o meno di una pericolosità sociale.
Appare equo compensare le spese in considerazione comunque della commissione di un reato da parte del ricorrente con rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011.
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