Nessuna espulsione e nessun pericolo di fuga per il solo fatto che lo straniero abbia prenotato biglietto aereo per il suo Paese
Giudice di pace di Napoli, Decreto del 1° settembre 2011
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 1073 volte dal 28/11/2011
Con il decreto in commento il giudice di pace di Napoli ha statuito che la volontà di far rientro nel proprio paese e la prenotazione del volo già effettuata non possono da soli avvalorare il “pericolo di fuga” ai fini dell’adozione di un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Il giudice ha ricordato anche che al ricorrente, in opposizione al decreto di espulsione, ricorrente andavano concesse le garanzie previste dalla direttiva rimpatri, ovvero principalmente la concessione del termine per ritornare in patria spontaneamente. Non solo, ma ha rilevato, quale vizio del decreto espulsivo, la durata del divieto di reingresso fissata in 10 anni, in violazione di quanto previsto dalla richiamata direttiva europea, che stabilisce una durata per tale divieto non superiore a 5 anni.
Giudice di pace di Napoli
decreto del 1 settembre 2011
Il Giudice di pace di Napoli, [...]
avente ad OGGETTO impugnazione del decreto di espulsione del 7/6/11 [...]
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letti gli atti e visti i documenti prodotti questo giudicante
RILEVATO
che con ricorso depositato il 13/7/11 il cittadino ucraino (…) impugnava il decreto di espulsione del Prefetto di Napoli del 7/6/11 prot. n. 198 A.12/1 I/3^ Imm. deducendo, a sostegno, a) la omessa applicazione della direttiva europea CE 115/2008 non avendo concesso un termine per il rimpatrio volontario dello straniero; b) violazione degli artt. 6, 7, 11 e 15 della citata direttiva in riferimento all’esistenza dei presupposti giustificante l’allontanamento coattivo; c) carenza di istruttoria e di motivazione circa la posizione dello straniero in Italia; d) errata valutazione dei presupposti per giustificare l’affermazione dell’esistenza del pericolo di fuga. Chiedeva annullarsi il decreto di espulsione con ammissione dello straniera al patrocinio a carico dello Stato;
che veniva fissata l’udienza di comparizione e questo giudice, ritenuta l’esistenza del Prefetto e la presenza della straniera in udienza;
che all’udienza del 28.7.2011 compariva in udienza la madre del ricorrente che dichiarava che questi era rientrato spontaneamente in Ucraina;
[...]
SI OSSERVA in FATTO
Il ricorrente, con ricorso depositato il 13/7/11, ha impugnato il provvedimento con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli l’ha espulso dal territorio nazionale ex art. 13 c. 2 lett. b) per essere entrato in Italia attraverso la frontiera di Tarvisio, di non aver chiesto il permesso di soggiorno ovvero effettuato la dichiarazione di presenza, che non vi erano i presupposti per la concessione di permesso di soggiorno ex art. 11 e 19 d. lgs. 286/98 (da ora T.U.), che vi era pericolo di fuga; disponendone l’accompagnamento alla frontiera a mezzo forza pubblica; che in mancanza di idoneo vettore veniva disposto il trattenimento presso il C.I.E. di Bari-Palese; che il Giudice di pace di Bari non convalidava il trattenimento per violazione della direttiva europea CE 115/2008 non essendo stato concesso allo straniero il termine per allontanarsi spontaneamente e sussistendo i presupposti per il ricongiungimento familiare (madre soggiornante in Italia con regolare permesso di soggiorno); con il decreto veniva informato che gli era impedito di entrare in Italia per i prossimi dieci anni salvo specifica autorizzazione del Ministero degli Interni, delle eventuali conseguenze penali in caso di violazione, della possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento.
SI OSSERVA in DIRITTO
Va in via preliminare rilevato che, effettivamente come rileva il ricorrente, alla data del decreto di espulsione la direttiva europea 115/08 CE non era stata ancora recepita dallo Stato italiano anche se tanto, poi, è avvenuto con il d.l. 89 del 23/6/11 convertito senza modificazioni (NDR: rectius con modificazioni).
Ai fini del decidere va accertato se la normativa nazionale e la direttiva europea sono state correttamente applicate e se la situazione di fatto corrisponde all’ipotesi normativa applicata per decidere dell’espulsione.
In primo luogo va rilevato che il Prefetto dispone l’espulsione del ricorrente a mente dell’art. 13 c. 2 lett. b) T.U. assumendo di aver accertato l’esistenza di tutti i presupposti e di tutti gli elementi per disporne l’espulsione senza concedergli le guarentigie di cui alla citata direttiva europea.
Dall’istruttoria espletata in questa sede appare, invece, che il Prefetto non abbia valutato gli elementi di fatto che hanno impedito al ricorrente di ritornare nel suo paese allo scadere del periodo di cui al visto concessogli dalle Autorità del suo paese (80 giorni). Né pare abbia accertato l’esistenza di fatti impeditivi al rientro e/o alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi familiari (stato di necessità) o se sussistessero i presupposti per la concessione del permesso per ricongiungimento familiare (elementi che hanno fatto decidere per la non convalida del trattenimento presso il C.I.E. di Bari da parte del Giudice di pace del luogo). Né pare che siano stati valutati attentamente se esistessero o meno i presupposti per la concessione del termine per l’allontanamento volontario.
In primo luogo è emerso che il ricorrente - entrato in Italia il 4/6/l0 - in data 6/7/10 e, poi, in data 8/8/10 ricorreva alle cure mediche presso l’Ospedale “S. Maria di Loreto Nuovo” e “Fatebenefratelli” prima per uno stato febbrile e poi per una distorsione alla caviglia con immobilizzazione dell’arto.
Anche se in posizione irregolare al termine delle cura, mentre si accingeva a rientrare nel suo paese (con volo prenotato e, poi, annullato per il 13/3/l1) la madre (…) - regolare in Italia con permesso di soggiorno e inserita nel contesto sociale con un lavoro e domicilio stabile - subiva una serie di problemi fisici fino ad essere ricoverata per subire un intervento per “fibromatosi uterina”. Dopo l’intervento per la degenza e per l’impossibilità di attendere a tutte le mansioni di collaboratrice domestica, il ricorrente rimaneva al suo fianco per assisterla ed aiutarla nelle incombenze più gravose fino alla completa guarigione. Il 13/5/11 prenotava l’aereo per rientrare in Ucraina (il volo era fissato per il 10/7/11). Il 7/6/11 interveniva il decreto di espulsione.
L’errata valutazione ed istruttoria del Prefetto emerge proprio dal foglio notizie. Infatti da esso emerge con estrema chiarezza che il ricorrente è entrato in Italia con regolare visto (ignaro della normativa italiana non ha presentato la dichiarazione di presenza o richiesto il permesso di soggiorno) e passaporto valido attraverso il quale è stato identificato. Ha candidamente comunicato i motivi per cui era venuto in Italia e la sua volontà di rientrare nel suo paese (aveva il volo già prenotato). Ha dichiarato anche di avere i mezzi finanziari per l’acquisto del titolo di viaggio (ha comunicato di svolgere lavori saltuari).
Va solo rilevato (elemento sui cui, in effetti, si basa il decreto di espulsione) che il ricorrente sarebbe stato fermato in stato di alterazione alcolica a seguito di un incidente stradale (sbandamento
contro un’auto ferma in sosta), anche se non è specificato il tasso alcolemico rilevato al momento dell’evento.
Alla luce di queste affermazioni appare evidente la violazione del T.U. e della pluricitata direttiva (sia che la si voglia applicare in quanto non recepita al 24/12/10 dal legislatore italiano, sia che si voglia far riferimento al d.l. 89/11 convertito).
La lett. b) del c. 2 dell’art. 13 T.U. ha previsto una scriminante all’obbligo della comunicazione di presenza sul territorio e/o di richiesta di permesso di soggiorno: "per causa di forza maggiore".
Appare chiaro e delicato valutare il concetto di forza maggiore che possa fungere da scriminante per gli obblighi imposti allo straniero. È evidente che è il giudice – non avendo il legislatore codificato delle ipotesi - stabilire se una determinata situazione possa essere ritenuta causa di forza maggiore o meno.
A parere di questo giudicante - mancando la prova che il ricorrente si sia sottratto ad eventuali accertamenti od obblighi imposti dalle Autorità italiane - la situazione di salute propria o di propri stretti familiari (nel caso di specie: la madre) che hanno imposto ricoveri, cure, interventi chirurgici, degenza e convalescenza più o meno lunga, costituiscono fattori di forza maggiore che possono ritenersi aver impedito il rientro in Ucraina del ricorrente alla scadenza del visto.
A questo aggiungasi che l’individuazione a mezzo passaporto valido, la prenotazione (fin dal
13/5/11) del volo per rientrare nel proprio paese (impedito solo dal fermo per il motivo innanzi detto), la volontà dichiarata di farvi rientro, la disponibilità di un alloggio stabile (presso la madre, come dichiarato) e di mezzi finanziari (egli lavora, anche se saltuariamente, e la madre è regolarmente inquadrata come collaboratrice domestica) costituiscono una errata valutazione dell’esistenza degli elementi per l’applicazione della direttiva europea innanzi indicata.
Né può affermarsi, per giustificare la legittimità dell’espulsione, il pericolo di fuga. Invero il passaporto poteva essere trattenuto dalla P.S., il ricorrente poteva essere sottoposto all’obbligo di presentarsi periodicamente presso una stazione di P.S. per far accertare la sua presenza sul territorio in attesa di rientrare - spontaneamente - nel proprio paese nel termine concesso dalle Autorità. La volontà di voler far rientro nel proprio paese e la prenotazione del volo già effettuata non possono avvalorare il “pericolo di fuga” che il Prefetto ritiene sussistere nel caso in esame.
A parere di questo giudicante il decreto di espulsione è viziato in nuce - come rilevato dallo stesso Ufficio di Bari in sede di convalida del trattenimento presso il locale C.I.E. (non concessa) – in quanto al ricorrente andavano concesse le guarentigie previste dalla direttiva CE 115/08: il termine per ritornare in patria spontaneamente.
Aggiungasi che il decreto appare viziato anche per un ulteriore motivo: il comminato divieto di rientrare in Italia per dieci anni salvo diverso provvedimento del Ministero dell’Interno.
Sempre la direttiva europea oggi in vigore dispone che se non vi sono motivi di particolare rilevanza (sicurezza pubblica, reati di particolare natura e gravità ed allarme sociale) il divieto di reingresso in Italia deve essere indicato in cinque anni.
Nel caso in esame tale divieto è stato fissato in dieci anni senza una particolare e precisa valutazione delle circostanze di fatto (il ricorrente è incensurato, non ha commesso reati di particolare allarme sociale, si era già predisposto a rientrare in Ucraina spontaneamente). Evidente appare la forzatura della situazione di fatto, la sommaria istruttoria e l’errata applicazione delle norme in esame.
Il ricorso proposto avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Napoli va accolto e ne va dichiarata la nullità e conseguente inefficacia.
Per quanto attiene alla richiesta di ammissione al patrocinio a carico dello Stato ed alla richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della ricorrente, questo giudice, letta l’istanza, provvede alla liquidazione delle competenze con separato decreto, d’ufficio in mancanza di notula, tenendo conto dell’attività effettuata e dello scaglione tariffario applicabile ai giudizi della natura di quello esaminato.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 13 e 19 del d.lgs. n. 286/1998 e gli artt. 737 e segg. c.p.c.
ACCOGLIE
il ricorso proposto con atto del 13.7.2011 da (…) avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Napoli n. 198 A.12/11/3^ Imm. datato 7/6/11 che dichiara nullo ed inefficace;
ORDINA
che il presente provvedimento venga comunicato al S.I.S. per la cancellazione della segnalazione (se effettuata);
[...]
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1566 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, un rapporto di lavoro sopravvenuto permette di superare un potenzi...
Letto 59 volte dal 06/04/2022
-
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, contratto di locazione e certificazione comunale di idoneità...
Letto 44 volte dal 06/04/2022
-
Revoca carta di soggiorno illegittima sulla base di una mera condanna per spaccio. Occorre valutazione in concreto.
Letto 54 volte dal 04/04/2022
-
Diniego rilascio permesso soggiorno per lavoro domestico da Sanatoria 2009, illegittimo se l'emersione del rapporto è an...
Letto 54 volte dal 02/04/2022
-
Diniego rinnovo permesso soggiorno per lavoro autonomo, illegittimo per condanna risalente, senza valutazione comparatis...
Letto 46 volte dal 31/03/2022