Con il decreto in commento il giudice di pace di Napoli ha statuito che la volontà di far rientro nel proprio paese e la prenotazione del volo già effettuata non possono da soli avvalorare il “pericolo di fuga” ai fini dell’adozione di un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Il giudice ha ricordato anche che al ricorrente, in opposizione al decreto di espulsione, ricorrente andavano concesse le garanzie previste dalla direttiva rimpatri, ovvero principalmente la concessione del termine per ritornare in patria spontaneamente. Non solo, ma ha rilevato, quale vizio del decreto espulsivo, la durata del divieto di reingresso fissata in 10 anni, in violazione di quanto previsto dalla richiamata direttiva europea, che stabilisce una durata per tale divieto non superiore a 5 anni.