Nessun decreto di espulsione se prima non è stato comunicato allo straniero l'esito negativo della sanatoria
Giudice di pace di Milano, Sezione Affari Immigrazione, ordinanza del 10 ottobre 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 225 volte dal 06/03/2013
E’ accolto il ricorso e, per l’effetto, va annullato il decreto di espulsione emesso in difetto del provvedimento di rigetto della domanda di emersione. Come già riconosciuto dalla Corte di cassazione, con pronuncia n. 7472/2004, la procedura di regolarizzazione può ritenersi conclusa tutte le volte in cui al richiedente sia comunicato, con atto scritto e ad esternazione formale, l’esito negativo della stessa, con la conseguenza per la quale in difetto di tale comunicazione né la procedura può ritenersi conclusa né il Prefetto può riassumere l’esercizio del suo potere espulsivo. Nel caso di specie, risulta infatti provato che all’epoca della pronuncia di espulsione, il ricorrente, siccome non aveva ricevuto alcuna notifica del diniego della domanda di regolarizzazione, versava in ipotesi di inespellibilità e, quindi, il provvedimento espulsivo risulta viziato per violazione dell’art. 1 ter, comma 10, della legge n. 102/2009.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
- SEZIONE AFFARI IMMIGRAZIONE -
Il Giudice di pace di Milano [...]
premesso che
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con ricorso depositato il 19 settembre 2012, Xxx, cittadino del CAMERUN [...] ha proposto opposizione ex art. 13 D.L.vo 286/98 avverso il decreto di espulsione n. 2012/002982 emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Milano il 06 luglio 2012 e notificato in pari data;
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il ricorrente lamenta, fra l'altro, la nullità per violazione dell'art. 1 ter, commi 8 e 9 D.L. 78/09, convertito nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009, in quanto lo stesso ha presentato, nelle forme previste, tempestiva dichiarazione di emersione, ai sensi della sopra citata legge, così come da ricevuta prodotta, la cui procedura risulta ancora pendente;
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[...]
OSSERVA
Il ricorrente denuncia l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge deducendo, fra l'altro, che il Prefetto – nell'adottare il provvedimento espulsivo non ha tenuto conto del fatto che lo stesso straniero aveva già presentato domanda di emersione ai sensi dell'art. 1 ter della Legge n. 102/2009.
Il ricorrente ha provato quanto asserito nel ricorso mediante produzione documentale di copia della ricevuta di presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, avanzata il 30 settembre 2009.
Peraltro di tale circostanza l'Amministrazione ne ha preso atto ed ha anche evidenziato che la predetta domanda risulta essere nello status "chiusa" dalla Prefettura di Milano (si veda doc. allegata alla memoria), senza, tuttavia, evidenziare se tale circostanza sia stata notificata all'aspirante lavoratore (odierno ricorrente) o al suo datore di lavoro.
Orbene, per quanto emerso, va detto che l'art. 1 ter, comma 8 della Legge 102/2009 prevede che "Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme: a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni: b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale".
Peraltro, il comma 10 del medesimo articolo prevede che "Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13".
Nella fatispecie il decreto di espulsione è stato emesso in data 06 luglio 2012, successivamente alla data (30 settembre 2009) in cui è stata presentata, per conto del ricorrente, la domanda di emersione da lavoro irregolare.
Pertanto, nel caso in esame non si versa nell'ipotesi regolata dal menzionato comma 8 di sospensione del procedimento amministrativo.
Infatti, anche in virtù della Circolare n. 10/2009 del 7 agosto 2009 del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il comma 10 dell'art. 1 ter L.102/2009 deve essere interpretato nel senso che "nelle more della definzione del procedimento in esame, il cittadino straniero non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione, tranne che nei casi previsti al comma 13 dell'art. 1 ter della legge 102/2009".
Ed infatti, in mancanza di notificazione del provvedimento di rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare, il relativo procedimento non può ritenersi concluso.
Questo giudice ritiene, infatti, che occorre, per analogia, fare riferimento all'art. 2 co. 1 D.L. n. 195/2002 conv. in L.n. 222/2002, il quale stabilisce che fino alla conclusione della procedura di legalizzazione del lavoro subordinato irregolare prevista dall'art. 1, non possono essere adottati nei confronti dei lavoratori stranieri che hanno presentato la relativa domanda, provvedimenti di allontanamento dallo Stato, salvo l'allontanamento perchè ritenuti pericolosi per la sicurezza dello Stato.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20/04/2004, n. 7472), la procedura di regolarizzazione ex art. 1 D.L. n. 195/2002 conv. in L. n. 222/2002 può ritenersi conclusa "le sole volte in cui al richiedente sia comunicato, con atto scritto e ad esternazione formale (la traduzione di cui all'art. 2 co. 6 del D.L.vo 286/98) l'esito negativo della stessa, con la conseguenza per la quale in difetto di tale comunciazione nè la procedura può ritenersi conclusa nè il Prefetto può riassumere l'esercizio del suo potere espulsivo", onde occorre la formale comunicazione scritta dell'atto conclusivo della procedura (senza possibilità di equipollenti verbali o scritti), e ciò anche in considerazione della "sostanziale natura di atto di diniego del permesso di soggiorno che assume il rifiuto di procedere alla legalizzazione del rapporto di lavoro, un atto sottoposto al sindacato del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 6 co. 10 del D.L.vo 286/98, e, come tale, necessariamente fornito di sintetica motivazione in fatto e in diritto".
Risulta, pertanto, provato che all'epoca della pronuncia dell'espulsione il ricorrente, siccome non aveva ricevuto alcuna notifica del diniego della domanda di regolarizzazione, versava in ipotesi di inespellibilità e, quindi, il provvedimento espulsivo risulta viziato per violazione dell'art. 1 ter, comma 10 della Legge n. 102/2009.
Restano assorbiti gli altri motivi di nullità svolti nel ricorso.
[...]
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto di espulsione... emesso nei confronti di Xxx dal Prefetto di Milano il 06/07/2012 e notificato in pari data;
[...]
Milano, 10 ottobre 2012
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