E’ accolto il ricorso e, per l’effetto, deve essere cassato il decreto con cui il Giudice di pace ha confermato il provvedimento di espulsione, per essere il ricorrente entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, nonostante che quest’ultimo avesse provato documentalmente di essere entrato in area Schengen. I controlli di frontiera sono attivi soltanto sulle frontiere esterne dell’Unione europea, mentre quelle interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone. Pertanto, chi abbia fatto ingresso in Italia da tali ultime frontiere dopo essere regolarmente entrato in altro paese dell’area Schengen, non può essere espulso a mente dell’art. 13, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 286/1998. L’eventuale espulsione cui fa riferimento il comma 7, ultimo periodo, del precedente art. 5, quale conseguenza della omessa dichiarazione di presenza al Questore, configura una diversa ipotesi espulsiva, che, in quanto non prevista dal decreto impugnato, non può essere presa in considerazione dal giudice.