Le Parrocchie sono considerate organismi pubblici, che possono rilasciare dichiarazioni di presenza ai fini della regolarizzazione del 2012
TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 1052/2014 del 08/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il ricorrente ha prodotto, al fine di fornire un principio di prova di tale circostanza, una dichiarazione rilasciata dal Parroco (che ha rassegnato una dichiarazione nella quale dà conto della frequenza di un corso di lingua italiana per stranieri dal 10/10/2011 al 27/1/2012, organizzato dalla Parrocchia).
In definitiva possono essere valorizzate le attestazioni rilasciate anche da istituti religiosi che si occupino di accoglienza o assistenza agli stranieri; pertanto la dichiarazione del responsabile di una Parrocchia integra un argomento di prova suscettibile di attestare la presenza della ricorrente in Italia al 31/12/2011.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2014, proposto da:
Khrystyna Kostyshyn, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Furlan, con domicilio eletto presso Antonio Furlan in Brescia, Viale Stazione, 33;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BRESCIA IN DATA 21/5/2014, DI REIEZIONE DELLA DOMANDA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Evidenziato:
- che la Prefettura di Brescia ha emanato il provvedimento sfavorevole, adducendo quale motivo ostativo la mancata dimostrazione della presenza sul territorio nazionale dal 31/12/2011 (condizione minima necessaria per poter accedere alla procedura di regolarizzazione di cui al D. Lgs. 109/2012);
- che il ricorrente ha prodotto, al fine di fornire un principio di prova di tale circostanza, una dichiarazione rilasciata dal Parroco di S. Alessandro, con sede in Via Moretto 75 a Brescia;
- che Don Renato Tononi ha rassegnato una dichiarazione datata 9/10/2012, nella quale dà conto della frequenza di un corso di lingua italiana per stranieri dal 10/10/2011 al 27/1/2012, organizzato dalla Parrocchia di S. Alessandro;
Evidenziato in diritto:
- che i centri di accoglienza sono assimilati agli “organismi pubblici” nel parere dell’Avvocatura generale dello Stato, reso al Ministero dell’Interno in data 4/10/2012;
- che il parere predetto fornisce un’ampia interpretazione della locuzione “organismo pubblico” utilizzata dal D. Lgs. 109/2012, fino a comprendervi soggetti, anche privati, che istituzionalmente svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico come quello di cui alla presente controversia (sentenza breve Sezione 11/2/2014 n. 144);
- che in definitiva possono essere valorizzate le attestazioni rilasciate anche da istituti religiosi che si occupino di accoglienza o assistenza agli stranieri (cfr. sentenza breve Sezione 13/5/2014 n. 504);
- che pertanto la dichiarazione del responsabile di una Parrocchia integra un argomento di prova suscettibile di attestare la presenza della ricorrente in Italia al 31/12/2011;
- che la Sezione ha stabilito il termine “a ritroso” di 6 mesi rispetto al 31/12/2011, quale intervallo temporale nel cui ambito (secondo un giudizio di verosimiglianza e le regole della comune esperienza) la presenza in Italia può far logicamente presumere la permanenza dello straniero fino alla data fissata dal D. Lgs. 109/2012;
- che il corso frequentato dalla cittadina ucraina copre l’arco temporale sia precedente che successivo alla data utile;
- che in conclusione il ricorso è fondato e merita accoglimento, salvi gli ulteriori approfondimenti dell’autorità amministrativa (anche con la diretta audizione del Parroco autore della dichiarazione);
- che le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce della plausibile difficoltà della Prefettura di vagliare il materiale probatorio prodotto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, accoglie il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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