La segnalazione Schengen non è sufficiente, da sola, per legittimare la revoca del permesso di soggiorno
TAR Emilia Romagna, Sezione Prima, Sentenza del 22 aprile 2013, n. 171
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 218 volte dal 01/07/2013
Annullata la revoca del permesso di soggiorno, disposta dalla Questura dopo aver scoperto una segnalazione Schengen determinata da una condanna alla pena di dieci mesi di reclusione pronunziata dall’Autorità giudiziaria danese. Si ritiene che l’atto in questione non consente di valutare l’effettiva rilevanza dei fatti che ne hanno determinato l’inoltro e non potrebbe determinare di per sé alcun effetto automaticamente preclusivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del decreto […] adottato dalla Questura della Provincia di Reggio Emilia;
del provvedimento […] adottato dalla Questura della Provincia di Reggio Emilia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Amministrazione resistente, con provvedimento del 24 agosto 2012, ha revocato al ricorrente il permesso di soggiorno sul presupposto della accertata esistenza, a carico del medesimo, di una segnalazione “di inammissibilità ai sensi dell’art. 96 della stessa Convenzione Schengen” determinata da una condanna alla pena di dieci mesi di reclusione pronunziata dal Tribunale di Soedenberg (Danimarca) per il reato di traffico di esseri umani.
Il ricorrente ha impugnato la citata revoca deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria in conseguenza dell’omessa valutazione della propria complessiva situazione personale, ex art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286/1998.
[…]
Nella camera di consiglio del 9 gennaio 2013, con ordinanza n. 10, valutata la singolarità, ed apparente incongruenza, fra il titolo di reato contestato e l’entità della condanna riportata, veniva accolta l’istanza di sospensione ordinando all’Amministrazione di procedere al riesame della posizione del ricorrente previo approfondimento istruttorio circa la effettiva condotta in quella sede sanzionata.
Nella camera di consiglio del 20 febbraio 2013, preso atto dell’inottemperanza dell’Amministrazione a quanto disposto dal collegio, con ordinanza n. 38, è stata confermata la sospensione dei provvedimenti impugnati.
All’esito della pubblica udienza del 18 aprile 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il collegio preliminarmente riconosce che in tema di efficacia preclusiva delle segnalazioni Schengen non esiste in giurisprudenza un univoco indirizzo, tuttavia, il Collegio ritiene di uniformarsi alla posizione, più volte affermata dal Consiglio di Stato, in base alla quale l’atto in questione non consente di valutare l’effettiva rilevanza dei fatti che ne hanno determinato l’inoltro e non potrebbe in assenza di ulteriori approfondimenti, determinare di per sé alcun effetto automaticamente preclusivo. (ex plurimis, Cons. St., Sez. III, 31 maggio 2011, n. 3272).
L’Amministrazione, pertanto, anche in ragione della singolarità dei contenuti della segnalazione iscritta a carico del ricorrente già evidenziata in sede cautelare, avrebbe dovuto effettuare i dovuti approfondimenti istruttori, peraltro ordinati all’esito della camera di consiglio del 9 gennaio 2013, onde accertare la reale condotta sanzionata e la rilevanza della medesima ai fini della formulazione di un complessivo giudizio di pericolosità sociale dell’interessato.
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione..
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
[...]
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 [...]
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/04/2013
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