La revoca automatica del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è illegittima, in presenza di giustificati motivi
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 93/2014 del 15/01/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 138 volte dal 17/09/2014
L’Amministrazione si è limitata ad applicare un sostanziale automatismo tra la durata dell’assenza e la revoca del permesso di soggiorno, senza considerare le ragioni che possano giustificare il superamento del periodo di 12 mesi di cui al citato art. 9 comma 7 lett. d).
Al riguardo il Collegio osserva che un’applicazione strettamente letterale dell’art. 9 comma 7 lett. d) del D.Lgs. n. 286/2012 escluderebbe, effettivamente, qualsiasi margine di apprezzamento discrezionale delle eventuali ragioni che possano giustificare l’assenza dal territorio nazionale per un periodo superiore a 12 mesi. Tuttavia deve essere mitigato l’apparente rigore imposto dal citato comma 7 lett. d), da applicarsi mediante una lettura costituzionalmente orientata dalla norma, volta a salvaguardare il legame effettivo tra Stato italiano e cittadino extracomunitario che decide di stabilirsi in Italia per un tempo indeterminato dopo avervi soggiornato per un periodo significativamente lungo (almeno cinque anni).
-------------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 747 del 2012, proposto da:
A. M., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Questura di Ancona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del Decreto in data 6.9.2012 con cui il Questore di Ancona ha revocato il permesso di soggiorno -OMISSIS-, rilasciato al ricorrente in data 31.8.2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Ancona e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori Andrea Honorati per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato in data 31.8.2007.
Nel mese di aprile 2009 usciva dall’Italia, con l’intera famiglia, per tornare nel paese di origine (Bangladesh), rientrando in Italia nel marzo 2012.
Con l’impugnato decreto, il Questore della Provincia di Ancona disponeva la revoca del citato permesso di soggiorno in applicazione dell’art. 9 comma 7 lett. d) del D.Lgs. n. 286/2012 per assenza continuativa dal territorio dell’Unione Europea per un periodo di dodici mesi consecutivi.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
3. Attraverso due motivi di gravame il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere poiché l’Amministrazione si è limitata ad applicare un sostanziale automatismo tra la durata dell’assenza e la revoca del permesso di soggiorno, senza considerare le ragioni che possano giustificare il superamento del periodo di 12 mesi di cui al citato art. 9 comma 7 lett. d). Nel caso specifico il ricorrente evidenzia di essersi voluto (e dovuto) trattenere nel paese di origine per esigenze mediche a fronte di alcune patologie (-OMISSIS-), che impedivano lo svolgimento di attività lavorative. In subordine deduce eccezione di incostituzionalità della norma in esame nella parte in cui non prevede la valutazione di giustificati motivi.
La censura merita condivisione risultando irrilevante l’eccezione di illegittimità costituzionale.
Al riguardo il Collegio osserva che un’applicazione strettamente letterale dell’art. 9 comma 7 lett. d) del D.Lgs. n. 286/2012 escluderebbe, effettivamente, qualsiasi margine di apprezzamento discrezionale delle eventuali ragioni che possano giustificare l’assenza dal territorio nazionale per un periodo superiore a 12 mesi.
Ponendo tuttavia in correlazione detta norma con il precedente comma 6 dello stesso articolo (che, seppure per finalità diverse ma sempre riconducibili al permesso di soggiorno di lungo periodo, ammette assenze superiori, al periodo massimo di riferimento, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri gravi e comprovati motivi), deve essere mitigato l’apparente rigore imposto dal citato comma 7 lett. d), da applicarsi mediante una lettura costituzionalmente orientata dalla norma, volta a salvaguardare il legame effettivo tra Stato italiano e cittadino extracomunitario che decide di stabilirsi in Italia per un tempo indeterminato dopo avervi soggiornato per un periodo significativamente lungo (almeno cinque anni).
L’assenza ingiustificata per 12 mesi consecutivi potrebbe certamente costituire indice rivelatore del venir meno di tale legame, ma a fronte di obiettive ragioni che impongono allo straniero una assenza superiore, non può certo dirsi che il legame sia definitivamente cessato.
Anche in quest’ultimo caso l’art. 9, qui in esame, introduce comunque una mitigazione, consentendo la riacquisizione del permesso di soggiorno di lungo periodo dopo tre anni (comma 8) anziché cinque come previsto per l’acquisizione del titolo in via ordinaria (comma 1).
Del resto risulta ormai acquisito il principio, di origine comunitaria, secondo cui i provvedimenti riguardanti le c.d. carte di soggiorno (diniego o revoca), non possano sorreggersi esclusivamente su automatismi, come ormai pacifico, ad esempio, in presenza di determinate condanne penali (anche gravi), a fronte delle quali è sempre richiesta una valutazione complessiva basata su un insieme di elementi, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 13.9.2013 n. 4539).
Questa linea interpretativa sembra sia stata condivisa anche dall’Amministrazione resistente che, attraverso i propri scritti difensivi (cfr. rapporto informativo dell’11.12.2012), pur invocando il principio dell’automatismo, riferisce di aver comunque fornito l’opportunità al ricorrente di giustificare la propria assenza, ritenendo poi le addotte ragioni comunque irrilevanti.
Di tali valutazioni non emerge tuttavia traccia nel provvedimento impugnato (in cui si ribadisce “la natura vincolata del presente provvedimento”), non potendo quindi essere integrato attraverso la motivazione postuma (di natura discrezionale) che compare nel citato rapporto informativo.
Il ricorso va quindi accolto per difetto di motivazione e di istruttoria.
3. Nonostante la soccombenza, le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità giuridica della vicenda in esame.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Avv. Francesco Lombardini
Avv. Francesco Lombardini - Studio Legale Cesena | Immigrazione | Penale | Civile - Cesena, FC
Cerca il tuo avvocatoFiltra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024