Ed, invero, dopo aver rilevato come il ricorrente avesse proposto tardivamente l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (oltre il termine di sessanta giorni dalla scadenza del precedente permesso), la Sezione Terza del Consiglio di Stato si sofferma sulla situazione reddituale del cittadino extracomunitario, evidenziando l’intermittenza dei redditi percepiti dal lavoratore (dagli accertamenti svolti dall’anagrafe Tributaria non risultavano redditi per il 2001 e per il 2003).La riferita pronuncia, dunque, conferma l’orientamento dominante nella giurisprudenza amministrativa per cui il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e il relativo rinnovo sono subordinati alla capacità reddituale del cittadino richiedente, il quale, alla stregua dei lavoratori di nazionalità italiana, dovrà contribuire fiscalmente al bilancio dello Stato.