La domanda di regolarizzazione va accolta, se vi è la prova della presenza in Italia al 31 dicembre 2011 tramite un corso organizzato dalla Caritas
TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 944/2014 del 31/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 116 volte dal 24/07/2015
Si deduce la violazione dell’art. 5 del d. lgs. 286/98 per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, dal momento che l’Amministrazione non avrebbe valutato positivamente, ai fini di comprovare la presenza in Italia del ricorrente al 31 dicembre 2011, un’attestazione della Caritas Diocesana di Cremona relativa alla frequenza di un corso di alfabetizzazione.
Questo Tribunale ha già più volte affermato l’ammissibilità di tale tipo di documentazione al fine di provare la presenza in Italia dello straniero, in quanto proveniente da un soggetto qualificabile, lato sensu, come organismo pubblico esercente un’attività comunque riconducibile al concetto di “accoglienza e assistenza” agli stranieri, secondo la nozione delineata e chiarita nella “circolare” dell’Avvocatura generale dello Stato del 4.10.2012 prot. 382122 (cfr. da ultimo sentenza in forma semplificata n. 861/2014).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 870 del 2014, proposto da:
Waheed Ahmed, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Gilardoni, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, via Vittorio Emanuele II, n. 109;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto nr 105204 del 22 aprile 2014, di rigetto della domanda di emersione presentata a suo favore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2014 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata”, ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;
2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;
3. Richiamate in fatto le ricostruzioni delle parti non controverse tra le stesse;
4. Dato atto che, nel ricorso, si deduce la violazione dell’art. 5 del d. lgs. 286/98 per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, dal momento che l’Amministrazione non avrebbe valutato positivamente, ai fini di comprovare la presenza in Italia del ricorrente al 31 dicembre 2011, un’attestazione della Caritas Diocesana di Cremona relativa alla frequenza di un corso di alfabetizzazione tra l’1 settembre e il 30 novembre 2011;
5. Precisato che la veridicità di tale attestazione è stata accertata dalla Prefettura;
6. Considerato che questo Tribunale ha già più volte affermato l’ammissibilità di tale tipo di documentazione al fine di provare la presenza in Italia dello straniero, in quanto proveniente da un soggetto qualificabile, lato sensu, come organismo pubblico esercente un’attività comunque riconducibile al concetto di “accoglienza e assistenza” agli stranieri, secondo la nozione delineata e chiarita nella “circolare” dell’Avvocatura generale dello Stato del 4.10.2012 prot. 382122 (cfr. da ultimo sentenza in forma semplificata n. 861/2014);
7. Ritenuto, pertanto, che il ricorso possa trovare accoglimento, mentre le spese debbono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della materia in cui si controverte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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