La domanda di regolarizzazione va accolta se il giudizio di pericolosità si basa su una segnalazione Schengen di ingresso senza passaporto
TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 922/2014 del 17/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 106 volte dal 23/07/2015
Alla specifica segnalazione Schengen in cui il ricorrente è incorso in Svizzera (a seguito del suo ingresso non regolare) non può attribuirsi alcuna valenza ex se automatica nel senso della sua ostatività rispetto alla conclusione positiva della procedura di emersione di cui si controverte.
La Questura di Brescia è stata investita per ben due volte dal SUI di Brescia dell’invito a formulare detto parere; nonostante ciò, la Questura non ha comunicato alcuna propria ri-determinazione al riguardo, per cui non resta al Collegio che valutare tale condotta processuale nel senso di ritenere non provata in giudizio la effettiva pericolosità dello straniero regolarizzando.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2014, proposto da:
Amidou Ahannougbe, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Scalvi, con domicilio eletto presso lo stesso in Brescia, via Luzzago, 7;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 105922 notificato l'11/2/2014, di rigetto dell'istanza di regolarizzazione del rapporto di lavoro, nonchè di ogni altro atto connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Alla precedente Camera di consiglio (23 aprile 2014) di trattazione dell’incidente cautelare, questa Sezione emetteva l’ordinanza n. 237, che reca la seguente motivazione:
“Richiamato il decreto monocratico 11 aprile 2014, n. 206 reso inter partes e la cui parte motiva così testualmente recita:
<<1. l’impugnato diniego di regolarizzazione è motivato unicamente con il richiamo per relationem al parere contrario della Questura di Brescia, conseguente a “un’inammissibilità Shengen, inserita dalla Svizzera”, senza alcuna ulteriore indicazione del concreto evento che l'abbia determinata;
2. una parte, seppur minoritaria, della giurisprudenza amministrativa ritiene che un siffatto modus procedendi leda il diritto di difesa del ricorrente, che non può adeguatamente difendersi nei confronti dell'allegazione di un evento troppo generico per poter essere utilmente contestabile (cfr. da ultimo T.A.R. Toscana sez. II, 17/03/2014 n. 506);
3. a tale indirizzo minoritario questa Sezione consapevolmente aderisce (cfr. tra le altre: sentenza semplificata 16/01/2014 n. 39);
4. per di più, nel caso di specie la difesa del ricorrente ha comprovato – mediante interrogazione diretta delle competenti Autorità svizzere – come tale segnalazione sia dovuta unicamente all’ingresso del ricorrente in territorio svizzero, senza visto e senza passaporto nazionale valido;
5. difetta, pertanto, da parte sia della Questura che della Prefettura di Brescia, la necessaria motivazione in ordine alla effettiva ostatività, sotto il profilo della sicurezza pubblica nazionale, dell’anzidetta mancanza in cui il ricorrente è incorso sul territorio di altro Stato, non potendo attribuirsi alcuna valenza ex se automatica in tal senso della mera segnalazione Schengen;
6. ricorrono, pertanto, i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare provvisoria sino alla prima Camera di consiglio processualmente utile per l’ordinaria trattazione dell’incidente cautelare dinanzi al Collegio (23 aprile 2013) >>;
Considerato che, in data 16 aprile 2014, il S.U.I. di Brescia ha depositato copia della nota 15 aprile 2014 con cui, alla luce delle osservazioni contenute nel predetto decreto, chiede all’Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia “di esprimere un nuovo parere di competenza (…) nel merito dell’istanza di regolarizzazione in trattazione”;
Ravvisata, pertanto, l’opportunità - ai fini dell’adozione da parte di questo Giudice di qualsiasi ulteriore provvedimento cautelare o di merito - di attendere l’esito della ri-determinazione in corso da parte dell’Autorità di P.S. (cui seguiranno necessariamente nuovi atti da parte del S.U.I.);
Ritenuto, in conclusione, di differire la trattazione definitiva dell’incidente cautelare alla Camera di Consiglio del 17 luglio 2014, confermando, nelle more, la sospensione provvisoria del provvedimento impugnato, già disposta sino ad oggi con il citato decreto monocratico n. 206/2014;”.
2. All’esito di tale ordinanza, risulta prodotta in giudizio unicamente la nota 19 maggio 2014, con cui il SUI di Brescia - richiamando e allegando il suddetto provvedimento cautelare di questo Giudice - invita ancora la Questura di Brescia ad esprimere “un nuovo parere di competenza … nel merito dell’istanza di regolarizzazione in trattazione”.
Null’altro l’Amministrazione dell’Interno ha depositato e/o comunicato nei successivi due mesi trascorsi sino all’odierna Camera di consiglio.
3. Ciò stante, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l’adozione di una sentenza immediata, in forma semplificata, di accoglimento del ricorso per le seguenti ragioni:
i) come motivato nei provvedimenti cautelari (monocratico e collegiale) sopra riportati, alla specifica segnalazione Schengen in cui il ricorrente è incorso in Svizzera (a seguito del suo ingresso non regolare) non può attribuirsi alcuna valenza ex se automatica nel senso della sua ostatività rispetto alla conclusione positiva della procedura di emersione di cui si controverte;
ii) si rende, pertanto, necessaria l’espressione di un nuovo parere della Questura di Brescia che valuti la rilevanza in concreto di tale episodio sotto il profilo della effettiva pericolosità dello straniero per la sicurezza interna;
iii) la Questura di Brescia è stata investita per ben due volte dal SUI di Brescia dell’invito a formulare detto parere e anche questo Giudice ha ulteriormente rinviato, in attesa della sua emanazione, la trattazione definitiva dell’incidente cautelare all’odierna Camera di consiglio, così concedendo alla Questura un agevole spatium deliberandi di quasi tre mesi;
iv) nonostante tutto ciò, la Questura non ha comunicato alcuna propria ri-determinazione al riguardo, per cui non resta al Collegio che valutare, ex art. 116 c.p.c., tale condotta processuale nel senso di ritenere non provata in giudizio la effettiva pericolosità dello straniero regolarizzando.
Ragion per cui l’impugnato decreto di rigetto dell’istanza di emersione deve essere annullato, siccome motivato unicamente per relationem al parere negativo della Questura conseguente all’inammissibilità Schengen inserita dalla Svizzera.
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite possono essere, tuttavia, compensate avuto riguardo alla materia e all’evidenziata peculiarità della controversia; il contributo unificato va invece posto a carico dell’Amministrazione, che dovrà, pertanto, provvedere al suo rimborso al ricorrente che l’anticipato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE e, per l’effetto, annulla il decreto impugnato.
Spese compensate e contributo unificato a carico dell’Amministrazione, che provvederà a rimborsarlo al ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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