La condanna per piccolo spaccio è di modesto spessore: possibile il rinnovo del permesso di soggiorno
TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 268/2014 del 11/03/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 115 volte dal 26/05/2014
I fatti sottesi all’applicazione dell’art. 381 cod. proc. pen. “non sono necessariamente sintomatici della pericolosità di colui che li ha commessi”.
Ad avviso del Collegio è enucleabile un principio di carattere generale, che esige un’attenta valutazione della pericolosità sociale anche nelle ipotesi in cui gli episodi criminosi – astrattamente rientranti nelle fattispecie assunte dal legislatore come ostative alla permanenza sul territorio nazionale – siano di modesto spessore.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2013, proposto da:
Hamid Moubtahij, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Abate, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Via Malta, 10;
contro
Questura di Bergamo, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL DECRETO DEL QUESTORE DI BERGAMO IN DATA 18/6/2013, RECANTE IL RIGETTO SULLA DOMANDA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
- che la Questura di Bergamo ha emanato il provvedimento sfavorevole, adducendo quale motivazione la condanna per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente (1 anno di reclusione e 3.000 € di multa), ostativa alla permanenza in Italia, pronunciata dal Tribunale di Brescia il 12/3/2010;
- che il gravame è fondato sotto il profilo della violazione di legge, poiché la condanna investe la fattispecie di reato contemplata all’art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/90 (cfr. sentenza in atti);
- che per la figura delittuosa in questione, alla luce dei limiti edittali di pena, è previsto l’arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell’art. 381 del c.p.;
- che va richiamata la sentenza del Corte costituzionale n. 172 del 2/7/2012, dato che – seppur afferente la diversa vicenda dell’emersione dal lavoro irregolare – afferma che i fatti sottesi all’applicazione dell’art. 381 cod. proc. pen. “non sono necessariamente sintomatici della pericolosità di colui che li ha commessi”;
- che la Corte ha aggiunto che “In tal senso è, infatti, significativo che, essendo possibile procedere per detti reati «all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto» (art. 381, comma 4, cod. proc. pen.), è già l’applicabilità di detta misura ad essere subordinata ad una specifica valutazione di elementi ulteriori rispetto a quelli consistenti nella mera prova della commissione del fatto”;
- che, in seguito alla predetta sentenza, la giurisprudenza ha fatto ampia applicazione delle statuizioni testé richiamate (cfr. per tutte T.A.R. Piemonte, sez. I – 22/3/2013 n. 353);
- che ad avviso del Collegio è enucleabile un principio di carattere generale, che esige un’attenta valutazione della pericolosità sociale anche nelle ipotesi in cui gli episodi criminosi – astrattamente rientranti nelle fattispecie assunte dal legislatore come ostative alla permanenza sul territorio nazionale – siano di modesto spessore (cfr. sentenze brevi Sezione 31/1/2013 n. 109; 27/9/2013 n. 812; 26/2/2014 n. 226);
Atteso:
- che il quantitativo di cocaina rinvenuto è pari a 5 grammi;
- che il ricorrente ha dato conto dell’esercizio di attività lavorativa (cfr. CUD 2013 e buste paga dei mesi maggio, giugno e luglio 2013 – docc. 3-6);
- che peraltro la Questura dubita della veridicità di quanto asserito, richiamando le verifiche documentali esperite (indagine presso estratto banca dati INPS, dalla quale non emergono attività lavorative regolari dopo il 31/8/2012);
- che l’amministrazione ha altresì messo in luce l’assenza di vincoli familiari degni di protezione;
- che il ricorrente ha presentato istanza di riabilitazione in data 3/9/2013, anche se – come dichiarato dal legale in Camera di consiglio – l’attuale dimora in Marocco osta ad una valutazione dei presupposti dell’istanza (che dunque sarebbe stata rigettata);
Evidenziato:
- che, alla luce di quanto emerso agli atti di causa, l’amministrazione è comunque tenuta a rivalutare la vicenda e ad esprimere un nuovo giudizio, ponderando gli elementi a sua disposizione;
- che in particolare dovrà tenere conto della sentenza di condanna e dell’inserimento sociale del ricorrente in Italia, con approfondimenti sull’effettività dell’attività lavorativa dichiarata (presso la ditta At Work 2 di El Yahyaoui Jamal di Piacenza);
- che il ricorrente ha l’onere di collaborare fattivamente, dovendo rientrare nel nostro paese entro un termine ragionevole (ciò che dimostra la permanenza dell’interesse al rinnovo del permesso), fornire alla Questura ogni informazione necessaria e riprendere immediatamente l’attività lavorativa;
- che le spese di giudizio possono essere compensate, in quanto la condanna riportata riguarda comunque un reato che suscita allarme sociale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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