La condanna per detenzione stupefacenti non impedisce il rinnovo del permesso, se è stata estinta ed è stato l'unico episodio
TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 20/2014 del 13/01/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 137 volte dal 29/05/2014
In concreto, la gravità del precedente penale risulta attenuata da due elementi apprezzabili in una prospettiva temporale, ossia dal carattere episodico del comportamento delittuoso (v. CEDU Sez. II 16 aprile 2013, Udeh, punto 47), e dall’estinzione del reato dichiarata dal GIP Brescia con ordinanza del 30 novembre 2010.
L’estinzione del reato cancella infatti la causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, e dunque non può essere trascurata dall’amministrazione nel momento in cui si pronuncia in modo definitivo sulla prosecuzione o sulla risoluzione del rapporto tra il cittadino extracomunitario e l’ordinamento nazionale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2012, proposto da:
FADAL EL HANGOUCH, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Pezzucchi, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Monti 2/A;
contro
QUESTORE DI BERGAMO, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Bergamo Cat.A11/IMM/IISez/2012/GB/Rig.39 del 14 febbraio 2012, con il quale è stata respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La Questura di Bergamo con decreto del 14 febbraio 2012 ha negato al ricorrente Fadal El Hangouch il rinnovo del permesso di soggiorno. La decisione è stata adottata in seguito alla sentenza del TAR Brescia Sez. I 7 luglio 2010 n. 2455, che ha respinto il ricorso contro un precedente provvedimento di diniego di rinnovo. Questo primo diniego, emesso il 21 ottobre 2005, era motivato con la presenza di una condanna a 10 mesi e 20 giorni di reclusione e € 2.400 di multa per detenzione illecita di stupefacenti (Trib. Brescia 15 luglio 2004, definitiva dal 20 settembre 2004).
2. Peraltro, in questi anni il ricorrente è rimasto in Italia sulla base dell’ordinanza cautelare del TAR Brescia 11 aprile 2006 n. 708, con la quale il provvedimento del 21 ottobre 2005 era stato sospeso.
3. Contro il decreto di diniego del 14 febbraio 2012 (notificato il 26 settembre 2012) il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 14 novembre 2012 e depositato il 13 dicembre 2012. Nel ricorso si lamenta la violazione dell’art. 5 comma 5 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286, in quanto non sarebbero state adeguatamente considerate le seguenti circostanze: (i) il reato per il quale è intervenuta la condanna è stato dichiarato estinto ex art. 445 comma 2 cpp dal GIP Brescia con ordinanza del 30 novembre 2010; (ii) il ricorrente, che è in Italia regolarmente dal 1997, non ha commesso altri reati, ed è stato assunto a tempo indeterminato dal 2007 con le mansioni di operaio metalmeccanico presso la ditta Simmi snc dei Fratelli Martinelli con sede a Costa Volpino.
4. L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
5. Il TAR Brescia Sez. II con ordinanza cautelare 17 gennaio 2013 n. 34 ha sospeso il provvedimento di diniego, e ha invitato la Questura a pronunciarsi nuovamente sulla posizione del ricorrente tenendo conto degli elementi sopravvenuti. Per consentire il riesame, il ricorrente, seguendo le indicazioni contenute nell’ordinanza cautelare, ha trasmesso alla Questura in data 16 marzo 2013 (e prodotto in giudizio in data 22 ottobre 2013) i CUD 2010-2011-2012 e la busta paga di dicembre 2012. Poiché non risulta che il riesame sia stato effettuato, vi è ancora interesse a una pronuncia di merito.
6. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
7. Le controversie in materia di permesso di soggiorno devono essere esaminate attraverso i parametri elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte, nel definire l’ampiezza della tutela dovuta alla vita privata e familiare in base all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, riconosce agli Stati il potere di espellere gli stranieri colpevoli di gravi reati. Tuttavia, in aderenza al testo della Convenzione, sottolinea che l’espulsione è legittima solo quando si possa qualificare come necessaria in una società democratica, ossia quando risulti giustificata da una pressante esigenza sociale e proporzionata allo scopo perseguito (v. CEDU Sez. II 2 agosto 2001, Boultif, punti 46-47).
8. Per stabilire quando il rispetto della vita privata e familiare dello straniero colpevole di uno o più reati sia da considerare prevalente sulla pretesa espulsiva dello Stato la Corte (v. CEDU GC 23 giugno 2008, Maslov, punto 71; CEDU Sez. II 15 novembre 2012, Shala, punto 45) ritiene necessario prendere in esame i seguenti parametri: (a) natura e gravità dell’infrazione commessa; (b) durata del soggiorno; (c) tempo trascorso dall’infrazione e condotta mantenuta nel frattempo; (d) solidità dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato ospite e con quello di origine.
9. Si osserva che la giurisprudenza sui diritti umani non costituisce soltanto un punto di riferimento esterno, collocato nella sfera dei principi generali comuni a legislazioni diverse, ma dispone ora di un canale di ingresso nell’ordinamento nazionale attraverso la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la quale dopo la ratifica del Trattato di Lisbona ha assunto lo stesso valore giuridico dei Trattati (v. art. 6 par. 1 TUE). I diritti della Carta corrispondono ai diritti della Convenzione (in particolare l’art. 8 par. 1 della Convenzione è stato riprodotto nell’art. 7 della Carta), e la stessa Carta (v. art. 52 par. 3) contiene una clausola di equivalenza. I principi della Carta possono essere invocati davanti a un giudice per l'interpretazione e il controllo di legalità degli atti legislativi ed esecutivi adottati dagli Stati quando gli stessi danno attuazione al diritto dell'Unione (v. art. 52 par. 5 e 7). Nelle materie di interesse comunitario (tra cui rientra l’immigrazione) è quindi necessario, anche quando manchi una specifica normativa europea riguardante il caso concreto, che sia assicurato il rispetto dei diritti fondamentali, il cui contenuto è definito dall’elaborazione giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell’uomo (v. C.Giust. GS 9 novembre 2010 C-92/09 e C-93/09, Schecke Eifert, punti 45 e 51; C.Giust. Sez. II 22 dicembre 2010 C-279/09, DEB, punto 35; Conclus. Avv.Gen. 30 settembre 2010 C-34/09, Ruiz Zambrano, punti 152 e 163-165; Conclus. Avv.Gen. 14 aprile 2011 C-70/10, Scarlet Extended, punti 31-32; Conclus. Avv.Gen. 12 giugno 2012 C-617/10, Åklagaren, punti 110-113).
Applicazione dei principi al caso concreto
10. Utilizzando i criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, occorre sottolineare in primo luogo che la condanna per detenzione illecita di stupefacenti riportata dal ricorrente il 15 luglio 2004 è certamente idonea, per la natura del reato, a provocare un elevato allarme sociale. Peraltro, la Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 2012 n. 172 ha chiarito che nessuna condanna può avere conseguenze automatiche sul soggiorno dei cittadini extracomunitari se rimane entro la soglia di gravità rappresentata dalle fattispecie penali dell’art. 381 cpp.
11. In concreto, la gravità del precedente penale risulta attenuata da due elementi apprezzabili in una prospettiva temporale, ossia dal carattere episodico del comportamento delittuoso (v. CEDU Sez. II 16 aprile 2013, Udeh, punto 47), e dall’estinzione del reato dichiarata dal GIP Brescia con ordinanza del 30 novembre 2010.
12. Questo secondo elemento assume un particolare rilievo nel caso in esame, in quanto è senz’altro idoneo ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Dlgs. 286/1998 a incidere favorevolmente sulla posizione del ricorrente. L’estinzione del reato cancella infatti la causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, e dunque non può essere trascurata dall’amministrazione nel momento in cui si pronuncia in modo definitivo sulla prosecuzione o sulla risoluzione del rapporto tra il cittadino extracomunitario e l’ordinamento nazionale.
13. Passando al secondo criterio individuato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (durata del soggiorno in Italia), si osserva che nel caso del ricorrente la permanenza ha un’estensione molto ampia, in quanto il primo permesso di soggiorno è stato rilasciato ancora nel 1997. Anche il periodo successivo al 2006, che si basa su titoli provvisori adottati in esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR Brescia n. 708/2006, deve essere considerato come soggiorno regolare, e quindi utile a maturare un radicamento sociale tutelato. Ne consegue che, pur non avendo acquisito lo status formale di soggiornante di lungo periodo, il ricorrente può fondatamente chiedere che vi sia un bilanciamento tra la propria aspettativa a proseguire nel percorso di integrazione in Italia e l’interesse pubblico relativo alla sicurezza dello Stato e della collettività.
14. Anche il terzo criterio indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ossia la condotta mantenuta dopo il reato, appare favorevole al ricorrente. L’evoluzione positiva della condotta ha un’importanza decisiva, in quanto consente di superare la preoccupazione circa il rischio di reiterazione di atti illeciti (v. CEDU sent. Udeh cit., punto 49; CEDU sent. Maslov cit., punto 87). In proposito, sulla base ai dati disponibili, un’evoluzione positiva sembra essere intervenuta. L’estinzione del reato ex art. 445 comma 2 cpp è stata possibile grazie alla mancanza di nuove condanne penali, inoltre non sono segnalati ulteriori episodi penalmente rilevanti. Sul piano lavorativo risulta documentata la continuità dell’impiego, da cui deriva una stabile disponibilità di mezzi leciti di sostentamento.
15. In questo quadro l’ultimo dei parametri indicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (prevalenza dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato ospite) può ritenersi soddisfatto. La durata del soggiorno in Italia, il cambiamento nella condotta e lo svolgimento costante di attività lavorativa consentono di individuare uno sforzo di integrazione sociale e lavorativa che, pur dovendo proseguire (ed essere sottoposto a verifiche) anche in futuro, indica senz’altro nello Stato italiano il luogo dove si concentra la parte prevalente degli interessi del ricorrente.
Conclusioni
16. Il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento del decreto impugnato.
17. Tenendo conto della particolarità della vicenda (nella quale hanno un peso rilevante i fatti sopravvenuti, appare giustificata la compensazione delle spese di giudizio. Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13 comma 6-bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come precisato in motivazione. Spese compensate. Contributo unificato a carico dell’amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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