In concreto, la gravità del precedente penale risulta attenuata da due elementi apprezzabili in una prospettiva temporale, ossia dal carattere episodico del comportamento delittuoso (v. CEDU Sez. II 16 aprile 2013, Udeh, punto 47), e dall’estinzione del reato dichiarata dal GIP Brescia con ordinanza del 30 novembre 2010.