Quanto alla ritenuta irreperibilità dell’extracomunitario, il Collegio reputa di poter logicamente desumere che la condizione di non rintracciabilità del medesimo all’indirizzo precedentemente indicato all’Autorità di P.s. può, per un verso, trovare spiegazione plausibile nell’esercizio dell’attività di venditore ambulante, che implica l’allontanamento dell’esercente dalla propria dimora per ore.