L'irreperibilità all'indirizzo comunicato nella domanda di rinnovo permesso non impedisce in assoluto l'accoglimento della domanda
T.A.R. Puglia, sez. II, sent. n. 2181/2015 del 25/06/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 89 volte dal 10/03/2017
Quanto alla ritenuta irreperibilità dell’extracomunitario, il Collegio reputa di poter logicamente desumere che la condizione di non rintracciabilità del medesimo all’indirizzo precedentemente indicato all’Autorità di P.s. può, per un verso, trovare spiegazione plausibile nell’esercizio dell’attività di venditore ambulante, che implica l’allontanamento dell’esercente dalla propria dimora per ore.
Ciò costituisce indice sintomatico della volontà dell’odierno ricorrente di risultare ancorato al territorio nazionale.
Deve, pertanto, trovare applicazione la norma di cui all’art. 5, comma 5 del d.lgs 286/98 a mente della quale “ il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati..quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato… e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili..”
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