L'irregolarità nel DURC non è sufficiente per motivare il rigetto della domanda di regolarizzazione
TAR Lombardia, sezione seconda, sent. n. 2904/2014 del 20/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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L’amministrazione ha motivato il diniego richiamando le irregolarità riportate nel documento unico di regolarità contributiva - relativo alla società che aveva presentato l’istanza di emersione - con riferimento alla ricorrente, e, cioè: posizione i.n.p.s.: “lavoratore non presente nell’azienda in oggetto”; posizione i.n.a.i.l.: “il rischio assicurato non corrisponde a quello denunciato".
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2847 del 2014, proposto da:
Thouraya Soltani, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Pirro, presso il cui studio, in Milano, Via Vittor Pisani, 12/A, è elettivamente domiciliata;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano - rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, presso la cui sede, in Milano, Via Freguglia, 1, è elettivamente domiciliato;
per l'annullamento
del decreto n. EM-SUB-12 RIG. DEF/48/2014 - P-MI/L/N/2012/121644 MI4803690689 emesso dalla Prefettura di Milano in data 17/06/2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- ai sensi del comma 11 bis dell'art. 5 d.lgs. 109/2012, laddove la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, condizione perché possa essere rilasciato in favore del lavoratore un permesso di soggiorno per attesa occupazione è la “verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1”;
- il comma 5 dell’art. 5, dispone che “ […]la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi e' documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. E' fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi”.
- nel caso di specie, l’amministrazione ha motivato il diniego richiamando le irregolarità riportate nel documento unico di regolarità contributiva - relativo alla società che aveva presentato l’istanza di emersione - con riferimento alla ricorrente, e, cioè: posizione i.n.p.s.: “lavoratore non presente nell’azienda in oggetto”; posizione i.n.a.i.l.: “il rischio assicurato non corrisponde a quello denunciato”;
- tale motivazione è carente poiché non chiarisce quali siano le irregolarità contestate al datore di lavoro nel pagamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, con specifico riferimento al periodo, di “almeno sei mesi”, nel corso del quale il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione;
- l’istruttoria compiuta dall’amministrazione appare, inoltre, trovare smentita - quantomeno con riferimento alla posizione i.n.p.s. della lavoratrice - nella documentazione depositata in giudizio dalla ricorrente (doc. n. 5).
Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
In considerazione della natura della controversia le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lorenzo Stevanato, Presidente
Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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