Ha errato il giudice del merito nel ritenere che l’attestazione di indisponibilità di traduttore fosse formula di chiusura esimente l’Amministrazione dall’addurre le ragioni a sostegno della indisponibilità di un testo predisposto in cinese da sottoporre all’espellenda ovvero della inidoneità nel concreto di tal testo. L’indirizzo interpretativo, seguito a far corso dalla sentenza n. 5465 del 2002, stante la moltiplicazione esponenziale delle espulsioni, necessita di essere rimeditato. Da ciò, pertanto, la formulazione del nuovo principio di diritto, secondo cui è da ritenersi ai fini di legge “impossibile” la traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall’espellendo, e si può procedere all’uso della lingua “veicolare”, le volte in cui sia dall’Amministrazione affermata e dal giudice ritenuta plausibile la indisponibilità di un testo predisposto nella stessa lingua o la inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta e venga quindi attestato che non sia reperibile nell’immediato un traduttore.