É illegittimo il diniego, su istanza di concessione di cittadinanza italiana iuris communicatione, ove intervenuto oltre il termine biennale fissato a pena di decadenza. L’art. 8, comma 2, della legge n. 91/1992 va interpretato nel senso che l’istanza di cittadinanza, presentata a mente dell’art. 5 della medesima legge, non possa più essere respinta, decorso il termine sopraindicato a partire dalla data di presentazione dell’istanza stessa. Il legislatore ha ritenuto prevalente l’interesse alla sopravvivenza dello Stato e dell’incolumità delle persone presenti sul territorio, rispetto all’esigenza di unità del nucleo familiare del soggetto italiano coniugato con persona straniera, solo per il surriferito biennio, imponendo quindi all’Amministrazione, all’evidente fine di assicurare certezza alle posizioni giuridiche dei componenti del nucleo familiare del cittadino, di effettuare le dovute indagini entro il predetto lasso temporale e quindi subordinando l’esercizio del potere di respingere l’istanza di cittadinanza dei soggetti in parola al ripetuto termine decadenziale.