massima: I presupposti del respingimento differito devono oggi, ancora di più, essere interpretati restrittivamente, dal momento che lo Stato Italiano – avvalendosi della facoltà di cui all'art. 2, paragrafo 2°, della Direttiva 2008/115/CE in occasione dell'attuazione della direttiva medesima – ha deciso di non applicare le disposizioni di essa – certamente più favorevoli per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio dello stato membro sia irregolare rispetto a quelle preesistenti – agli stranieri sottoposti a respingimento alla frontiera. L'adozione di un provvedimento di respingimento differito a distanza di giorni dal rintraccio dello straniero, in luogo della trasmissione degli atti al competente Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, appare un'attività amministrativa illegittima per eccesso di potere.