Deve essere annullato il provvedimento con cui è stata respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno permanente, sul presupposto della mancanza di reddito e di lavoro. Ciò, in quanto la ricorrente non è stata posta nella condizione di interloquire, fino in fondo, con l’Amministrazione. Risulta, infatti, che la mancata integrazione della pratica non è dipesa da colpa della ricorrente: quest’ultima dà la prova di aver cambiato indirizzo, mentre nessun dato può desumersi dalla documentazione dell’Amministrazione in merito all’indirizzo al quale sono state effettuate le comunicazioni. Consegue, quindi, l’obbligo in capo alla Questura di reiterare la richiesta di integrazione documentale alla ricorrente ed alla datrice di lavoro e di provvedere al rilascio del titolo di soggiorno, qualora ne sussistano i presupposti, alla data di scadenza del titolo provvisorio rilasciato alla ricorrente stessa nelle more del giudizio e salvo eventuali sopravvenienze.