Illegittimo il diniego di pds SLP se la lavoratrice non ha potuto comunicare con la Questura per i redditi
TAR Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 28 marzo 2012, n. 942
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Deve essere annullato il provvedimento con cui è stata respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno permanente, sul presupposto della mancanza di reddito e di lavoro. Ciò, in quanto la ricorrente non è stata posta nella condizione di interloquire, fino in fondo, con l’Amministrazione. Risulta, infatti, che la mancata integrazione della pratica non è dipesa da colpa della ricorrente: quest’ultima dà la prova di aver cambiato indirizzo, mentre nessun dato può desumersi dalla documentazione dell’Amministrazione in merito all’indirizzo al quale sono state effettuate le comunicazioni. Consegue, quindi, l’obbligo in capo alla Questura di reiterare la richiesta di integrazione documentale alla ricorrente ed alla datrice di lavoro e di provvedere al rilascio del titolo di soggiorno, qualora ne sussistano i presupposti, alla data di scadenza del titolo provvisorio rilasciato alla ricorrente stessa nelle more del giudizio e salvo eventuali sopravvenienze.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento n. Xxx emesso dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 22.06.2009, portante rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Questura di Milano ha respinto la domanda di permesso di soggiorno di lungo periodo presentata dalla ricorrente per mancanza di lavoro e di reddito.
Contro il suddetto atto la ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.
I) Eccesso di potere in quanto la datrice di lavoro avrebbe trasmesso alla Questura tutti i documenti necessari per instaurare il rapporto di lavoro già nel 2008 e successivamente nel 2010. A tal fine correda il ricorso con le ricevute dalla spedizione dei documenti e con una dichiarazione rilasciata dalla datrice di lavoro signora P. E.
II) Violazione di legge per difetto di comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza.
[...]
2. Il ricorso è fondato.
Dall’esame della documentazione allegata al ricorso risulta la presentazione della domanda di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti in data 06.08.2007.
Da tale elemento, corroborato dalla dichiarazione del datore di lavoro, secondo la quale la ricorrente sarebbe alla sue dipendenze dal giugno 2007, si desume l’esistenza del rapporto di lavoro e la sua comunicazione alla Questura al fine del rilascio del permesso di soggiorno.
In merito alla mancata integrazione della domanda con il rendiconto contributivo INPS e la dichiarazione dei redditi la ricorrente dà la prova di aver cambiato indirizzo, mentre nessun dato può desumersi dalla documentazione della Questura in merito all’indirizzo al quale sono state effettuate le comunicazioni.
Sussiste quindi il ragionevole dubbio che la mancata integrazione della pratica sia dipesa dal fatto che la ricorrente non ha ricevuto le comunicazioni della Questura a cagione del cambiamento di indirizzo.
A ciò si aggiunge che la ricorrente dà un principio di prova (ricevuta della raccomandata 139393602395 del 15.02.2010 e relativa ricevuta di ritorno) che la datrice di lavoro ha rispedito la documentazione completa nel febbraio 2010, quindi prima dell’adozione dell’atto finale. Neppure di tale documentazione la Questura dà alcuna spiegazione.
In considerazione di tali elementi deve concludersi, allo stato degli atti, che la mancata integrazione della pratica non è dipesa da colpa della ricorrente con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Da tale pronuncia consegue l’obbligo della Questura di reiterare la richiesta di integrazione documentale alla ricorrente ed alla datrice di lavoro (salvo che la documentazione già presentata sia rinvenuta o sia presentata dalle interessate) e di provvedere al rilascio del titolo di soggiorno, se ne sussistono i presupposti, alla data di scadenza del titolo provvisorio rilasciato alla ricorrente nelle more del giudizio e salvo le eventuali sopravvenienze (interruzione del rapporto lavorativo, nuovo rapporto lavorativo ecc.).
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 [...]
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