Illegittimo diniego rinnovo permesso per reddito inadeguato, se non si considera lo stato di salute e il minore in affido allo straniero
TAR Toscana, Sezione Seconda, Sentenza del 18 novembre 2011, n. 1783
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 644 volte dal 27/01/2012
E’ illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, motivato con riferimento all’assenza di un reddito adeguato, senza aver preso in considerazione le circostanze, seppur documentate, relative allo stato di salute ed alla presenza di un minore in affido. In sede di rinnovo del permesso di soggiorno, e non di primo rilascio, l’Amministrazione deve essere particolarmente attenta a valutare le situazioni specifiche, soprattutto se riferite a stranieri presenti sul territorio nazionale e già beneficiati di precedenti rinnovi, in particolar modo laddove siano presenti stranieri con figli minori, anche se in affido “eterofamiliare” come nel caso di specie.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento, previa sospensione,
del decreto del 16.10.2009 e notificato il 02.08.2010 a di rigetto della domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione preso dalla Questura di Lucca,
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e ancorchè incognito;
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 13 agosto 2010 e depositato il successivo 7 settembre, la cittadina marocchina indicata in epigrafe chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del decreto con il quale il Questore della Provincia di Lucca respingeva l’istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, fondandosi sulla considerazione per la quale l’interessata aveva già usufruito del periodo semestrale di attesa occupazione, dal 24 luglio 2007, e – anche su nuova avvio del procedimento e conseguente richiesta di documentazione – non aveva esibito alcun reddito sufficiente al proprio sostentamento relativo al periodo pregresso.
In particolare, la ricorrente lamentava: “Profili di difetto di motivazione”.
L’Amministrazione non aveva valutato le peculiari cause di giustificazione addotte, che vedevano la straniera sofferente per ragioni di salute e sottoposta a cure mediche certificate che le avevano impedito una costante attività lavorativa, cui si aggiungevano le considerazioni per le quali la medesima ricorrente era divorziata dal marito e con un figlio minore in affido “eterofamiliare” sul territorio italiano, aveva comunque reperito un contratto di lavoro ed era priva di pericolosità sociale nonché inespellibile per la sua situazione familiare.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso.
[...]
DIRITTO
[...]
Passando all’esame del merito del ricorso, il Collegio, anche al più approfondito esame proprio della fase di merito, ritiene di confermare l’orientamento cautelare, evidenziando la fondatezza del ricorso nei sensi che si illustrano.
Fondata, infatti, appare la doglianza della ricorrente laddove lamenta difetto di motivazione e di istruttoria.
Il provvedimento impugnato, in merito, si limita ad incentrare le ragioni del diniego unicamente sulla ritenuta insufficienza/assenza di reddito per il periodo pregresso, richiamando solo genericamente la documentazione depositata (in data 21 gennaio 2009) dalla ricorrente e la mancanza di un nuovo contratto di lavoro.
L’Amministrazione, quindi, non ha considerato – o quantomeno non ne ha fatto nemmeno cenno nel provvedimento impugnato – la peculiare situazione della ricorrente, soggetta a cure mediche certificate, che potevano giustificare la carenza di reddito e con figlio minore in affidamento.
Né le considerazioni in ordine alle date della certificazione medica prodotta, quindi conosciuta dall’Amministrazione, di cui al rapporto depositato in atti risultano riportate, sia pur sinteticamente, nel decreto di diniego che, sotto tale profilo appare carente di motivazione.
Inoltre il Collegio rileva che, in sede di rinnovo di permesso di soggiorno, e non di primo rilascio, l’Amministrazione deve essere particolarmente attenta a valutare le situazioni specifiche, soprattutto se riferite a stranieri da tempo presenti sul territorio nazionale e già beneficiati di precedenti rinnovi, in particolar modo laddove sono presenti stranieri con figli minori, anche se in affido “eterofamiliare” come nel caso di specie.
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere accolto per difetto di motivazione, salvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, anche in relazione a fatti sopravvenuti ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/98, e/o richieste di permesso di soggiorno ad altro titolo da parte della ricorrente.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 3 novembre 2011 [...]
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