E’ illegittimo il rifiuto opposto dal Questore, allo straniero richiedente la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, sul presupposto di aver contratto un matrimonio di comodo con la cittadina italiana al solo fine di ottenere il titolo di soggiorno. Premesso che al caso di specie, il quadro normativo di riferimento è dato dal D.Lgs. n. 286/1998, testo, quest’ultimo che, ai fini del rilascio del permesso per coesione familiare, sancisce il requisito della convivenza, ebbene, alla luce delle deposizioni escusse, risulta provata la sussistenza di tale convivenza. Privi di rilevo sono le ulteriori circostanze addotte dall’Amministrazione, atteso che esse riguardano unicamente la sfera personale dei coniugi e i loro gusti sessuali, elementi, questi, che nulla hanno a che vedere con il contesto in trattazione.