Illegittimo diniego di rinnovo permesso di soggiorno per reato di violenza sessuale
TAR Lombardia, sezione quarta, sent. n. 2745/2014 del 16/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 242 volte dal 16/07/2015
Il provvedimento impugnato è incentrato sull’esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata a carico del ricorrente, per il reato di violenza sessuale, ex art. 609 bis ultimo comma, che tuttavia, contrariamente a quanto affermato nel medesimo, non rientra tra quelli ex se ostativi alla permanenza sul territorio nazionale.
Il ricorrente è stato tuttavia condannato per l’ipotesi attenuata di reato di cui all’art. 609 bis, terzo comma, c.p., non inerente la libertà sessuale, e per il quale è escluso l’arresto in flagranza ai sensi dell’art. 380, secondo comma lett. d-bis, c.p.p.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1413 del 2010, proposto da:
Jaime Segundo Valencia Bone, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Alessandra Forcellati, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del Tribunale;
contro
Ministero dell'Interno, Questore di Pavia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia 1;
per l'annullamento
del decreto emesso in data 10.3.2010 dal Questore della Provincia di Pavia, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n. 57813AH, rilasciato all’attuale ricorrente dalla Questura di Pavia, scaduto il 17.9.2008, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso
e per la condanna al risarcimento del danno
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Questura della Provincia di Pavia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione n. 57813AH, rilasciato in data 18.1.2007, e scaduto in data 17.9.2008.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
Con ordinanza n. 695/10 è stata respinta la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 16.10.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato è incentrato sull’esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata a carico del ricorrente in data 18.1.2007 dal Tribunale di Milano, per il reato di violenza sessuale, ex art. 609 bis ultimo comma, che tuttavia, contrariamente a quanto affermato nel medesimo, non rientra tra quelli ex se ostativi alla permanenza sul territorio nazionale.
Osserva infatti il Collegio che l’art. 4, c. 3, del D.Lgs. n. 286/98 prevede il divieto di ammissione in Italia dello straniero quale conseguenza automatica e tassativa delle condanne penali per taluni tipi di reato, previsti dall’art. 380 c.p.p. ovvero inerenti la libertà sessuale. Il ricorrente è stato tuttavia condannato per l’ipotesi attenuata di reato di cui all’art. 609 bis, terzo comma, c.p., non inerente la libertà sessuale, e per il quale è escluso l’arresto in flagranza ai sensi dell’art. 380, secondo comma lett. d-bis, c.p.p. Con riguardo ai reati non contemplati dall’art. 380 c.p.p., la Corte Costituzionale, con sentenza 172/2012, ha affermato la necessità di procedere ad una valutazione in concreto della pericolosità del condannato e del suo inserimento sociale, lavorativo e familiare, in sede di esame della domanda di rilascio del titolo di soggiorno.
Nella specie, l’amministrazione ha invece omesso di valutare la pericolosità in concreto dello straniero, che ha dedotto in via automatica dalla sentenza di condanna, ciò che invece sarebbe stato tanto più necessario tenuto conto che la stessa, dopo aver espressamente ritenuto i fatti di che trattasi “di modesta valenza”, ha altresì formulato la previsione che “l’imputato incensurato, si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati”, dovendosi pertanto annullare il provvedimento impugnato.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, per quanto formalmente introdotta, la stessa è tuttavia genericamente articolata, non indicandosi neppure i pregiudizi subiti, né la loro quantificazione, ciò che da luogo all’inammissibilità della stessa, essendo formulata in maniera del tutto generica e senza alcuna rappresentazione dei suoi elementi costitutivi e probatori (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 6.12.2013 n. 1645, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 7.5.2014 n. 4739). Peraltro, secondo la prospettazione del ricorrente, il provvedimento impugnato avrebbe leso il suo “onore”, il suo “decoro”, mentre l’Amministrazione avrebbe posto in essere “raggiri” a suo carico, ciò che è invece inconfigurabile nel caso di specie, essendo il ricorrente risultato condannato in sede penale per un reato che l’Amministrazione aveva comunque l’obbligo di valutare, sebbene non potendo desumere dalla sua esistenza l’automatico rigetto dell’istanza.
In conclusione, il ricorso va pertanto accolto, e la domanda di risarcimento del danno va respinta.
Sussistono giusti motivi per compensa tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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