Illegittimo diniego di rinnovo pds che consideri solo la disoccupazione dello straniero e non il suo inserimento nella società e la situazione familiare
TAR Piemonte, Sezione Seconda, Sentenza del 25 gennaio 2012, n. 102
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 495 volte dal 09/04/2012
E’ illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento solo al contingente stato di disoccupazione del richiedente (peraltro, ormai superato), senza valutare assolutamente la sua situazione familiare dopo il ricongiungimento della moglie, la ventennale presenza sul territorio nazionale, anche del suo nucleo familiare d’origine, e il pieno inserimento sul piano sociale, dovendosi, all’evidenza, riconoscere anche agli stranieri il diritto al rispetto della vita familiare.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento [...] con cui il Questore della Provincia di Alessandria decretava il respingimento
dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal Sig. Xxx ed invitava lo stesso a lasciare il territorio dello Stato attraverso la frontiera prescelta entro quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.
[...]
Considerato che il Questore della Provincia di Alessandria, con decreto [...] respingeva l’istanza presentata dal signor Xxx volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ritenendo a ciò preclusiva la circostanza che il medesimo si trovasse in stato di disoccupazione dal 26 ottobre 2009 ovvero, in quel momento, da circa 9 mesi e avesse in sostanza già fruito del periodo massimo assentibile di permesso per attesa occupazione;
Considerato che l’interessato gravava il su indicato provvedimento innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, deducendone l’illegittimità per “Violazione di legge, eccesso di potere ed infondatezza delle argomentazioni. Travisamento e mancata considerazione delle condizioni fattuali alla base del provvedimento impugnato”;
Considerato che il ricorrente evidenziava, in particolare, che l’Amministrazione aveva omesso di valutare la sua particolare situazione, caratterizzata dal pregresso esercizio del diritto al ricongiungimento familiare e dal ventennale regolare soggiorno in Italia insieme al suo intero nucleo familiare;
Considerato che documentava, inoltre, d’aver reperito altra regolare occupazione lavorativa in epoca antecedente alla notifica del decreto gravato e affermava che la sua tempestiva iscrizione al Centro per l’Impiego di Alessandria, nell’immediatezza del licenziamento subito, testimoniava ulteriormente la sua ferma volontà di vivere in maniera dignitosa e con i proventi di una regolare attività lavorativa;
Considerato che questa Sezione, con ordinanza n. 875 in data 26 novembre 2010, accoglieva ai fini del riesame l’istanza cautelare contenuta nel ricorso, ritenendo positivamente apprezzabile la particolare situazione del ricorrente;
Considerato che appaiono sussistenti i presupposti di legge per decidere con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.;
Ritenute condivisibili le argomentazioni difensive del ricorrente, riferite all’omessa considerazione della sua situazione personale e familiare (soggetto che ha esercitato il diritto al ricongiungimento a favore del coniuge, con figlio, all’epoca del diniego, minorenne, nato e residente in Italia), nonché per la regolare presenza sul territorio nazionale da più di vent’anni, con pieno inserimento nel territorio stesso sul piano sociale;
Ritenuto, in particolare, che l'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286/98 (in base al quale "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato") è stato integrato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 5/2007, introduttivo di un'ulteriore fase valutativa per gli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, o per il familiare ricongiunto, in funzione della "natura e della effettività dei vincoli familiari, dell'esistenza di legami e familiari e sociali nel Paese d'origine”, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, “anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”, circostanze, quelle appena indicate, facilmente conoscibili dall’Amministrazione anche a prescindere da una specifica segnalazione da parte dell’interessato, ma che non risultano in alcun modo valutate nel caso di specie;
Ritenuto, conseguentemente, che, in siffatta ipotesi, debba ritenersi illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento solo al contingente stato di disoccupazione del richiedente (peraltro, oramai superato), senza valutare assolutamente la sua situazione familiare dopo il ricongiungimento della moglie, la ventennale presenza sul territorio nazionale, anche del suo nucleo familiare d’origine, e il pieno inserimento sul piano sociale, dovendosi, all’evidenza, riconoscere anche agli stranieri il diritto al rispetto della vita familiare (in termini C.d.S. , VI, 16 febbraio 2011 , n. 995;id., 29 settembre 2010, n. 7200; Tar Lombardia – Brescia, I, 29 dicembre 2010, n. 4999);
Ritenuto, per le considerazioni innanzi esposte, che il ricorso sia fondato sotto tale assorbente profilo e debba essere accolto;
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Questore della Provincia di Alessandria [...]
[...]
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11gennaio 2012 [...]
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