E’ illegittimo il provvedimento, che ha disposto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto per attesa occupazione, prima che fosse decorso il termine riconosciuto dalla legge allo straniero per trovare una nuova occupazione. Ciò, in contrasto con quanto previsto dall’art. 37 del D.P.R. n. 394/1999 che, in attuazione della previsione recata dall’art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998, attribuisce al lavoratore “migrante” un trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, con l’unico correttivo che l’operatività del sistema agevolativo del reperimento di una nuova occupazione è limitata nel tempo, cioè soggetta ad un termine che, risultando “ragionevole” rispetto allo scopo perseguito (il reinserimento nel mondo del lavoro), garantisce un adeguato livello di tutela.