Illegittimo diniego di rinnovo pds attesa occupazione chiesto prima della scadenza del termine di sei mesi
TAR Puglia, Sezione Seconda, Sentenza del 16 dicembre 2011, n. 2218
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 509 volte dal 26/03/2012
E’ illegittimo il provvedimento, che ha disposto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto per attesa occupazione, prima che fosse decorso il termine riconosciuto dalla legge allo straniero per trovare una nuova occupazione. Ciò, in contrasto con quanto previsto dall’art. 37 del D.P.R. n. 394/1999 che, in attuazione della previsione recata dall’art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998, attribuisce al lavoratore “migrante” un trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, con l’unico correttivo che l’operatività del sistema agevolativo del reperimento di una nuova occupazione è limitata nel tempo, cioè soggetta ad un termine che, risultando “ragionevole” rispetto allo scopo perseguito (il reinserimento nel mondo del lavoro), garantisce un adeguato livello di tutela.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento prefettizio [...], con cui è stata respinta l'istanza di emersione presentata, in favore del ricorrente, dal sig. Zzzz, nonchè di ogni altro atto presupposto o connesso o comunque consequenziale e collegato;
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
In data 20 settembre 2009, il Sig. Zzzz presentava alla Prefettura di Lecce istanza di emersione di lavoro irregolare domestico, ai sensi dell'art. 1 ter del d.l. 1° luglio 2009 n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, in favore del Sig. Xxxx, cittadino extracomunitario di nazionalità senegalese.
Con Decreto del 20 settembre 2010 la Prefettura di Lecce – Sportello unico per l'immigrazione disponeva l'archiviazione della predetta istanza, in considerazione del fatto che il richiedente non aveva dimostrato il possesso del reddito imponibile minimo richiesto dall'art. 1 ter, comma 4, lett. d) del d.l. n. 78/2009, avendo dichiarato per l'anno d'imposta 2008 un reddito imponibile complessivo di € 24.177,00 anzichè € 25.000,00.
Con istanza presentata in data 29 novembre 2010 il Sig. Zzzz rappresentava la disponibilità dei propri genitori [...] ad integrare il proprio reddito al fine di consentire il perfezionamento della pratica di emersione di lavoro irregolare.
Con nota del 10 dicembre 2010 La Prefettura di Lecce si è riportata alle conclusioni del precedente provvedimento negativo, ritenendo di non dover aggiungere altro.
Avverso il provvedimento prefettizio di archiviazione del 20 settembre 2010 e la successiva nota-provvedimento del 10 dicembre 2010 è insorto il Sig. Xxxx contestandone la legittimità per violazione del combinato disposto dell'art. 1 ter comma 8 l. 102/2009 e dell'art. 5 comma 5 del T.U. Immigrazione – Difetto di motivazione. Eccesso di Potere – Erronea valutazione degli interessi coinvolti – Manifesta disparità di trattamento.
[...]
Passando all'esame del merito della proposta impugnativa, ritiene il Collegio di doversi soffermare sulla dedotta violazione dell'art. 1 ter del d.l. 1 luglio 2009 n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102. La disposizione citata disciplina la procedura di emersione di lavoro irregolare da parte dei datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano lavoratori, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o extracomunitari, adibiti ad attività di assistenza del datore di lavoro o della sua famiglia (c.d. Badanti) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Ai fini della ammissione alla regolarizzazione, l'art. 1 ter del d.l. n. 78/2009 richiede, al comma 4, lett. d), l'attestazione del possesso da parte del datore di lavoro di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito.
Il Sig. Zzzz, il cui nucleo familiare è composto da più persone, ha documentato per l'anno 2008 un reddito imponibile di € 24.177,00. In relazione a tale circostanza la Prefettura di Lecce ha disposto l'archiviazione della sua richiesta di regolarizzazione presentata per il cittadino senegalese Xxxx ritenendo irrilevante la disponibilità dei genitori del datore di lavoro ad integrare il reddito di quest'ultimo fino a concorrenza del reddito minimo richiesto dalla legge.
Orbene, alla luce di una interpretazione teleologica della disposizione sopra richiamata, le conclusioni della Prefettura di Lecce non possono essere condivise.
Se, come non pare dubitabile, la ratio della disposizione in questione è quella di garantire che il datore di lavoro, che richiede la regolarizzazione di un lavoratore irregolarmente assunto, disponga di risorse finanziarie sufficienti sia per il sostentamento della propria famiglia, sia per la remunerazione del lavoratore, non si vede perchè la disponibilità manifestata dai genitori del datore di lavoro, ossia dai suoi diretti ascendenti, in merito alla integrazione del reddito di quest'ultimo non possa assumere rilevanza al fine di raggiungere la soglia minima reddituale richiesta dalla legge.
Oltre a ciò, il Collegio evidenzia la non trascurabile circostanza che la regolarizzazione del lavoro irregolare risponde non solo ad esigenze di carattere privatistico, ma anche ad esigenze di tipo pubblicistico, consentendo l'emersione di rapporti di lavoro sottratti ad ogni forma di contribuzione previdenziale e di imposizione fiscale e, quindi, pregiudizievoli non solo per il lavoratore, privo di ogni forma di garanzia e di tutela, ma anche per il fisco.
Conseguentemente, non può essere condivisa una lettura eccessivamente formalistica della norma sopra richiamata (quale quella adottata dalla Prefettura di Lecce), ma il rispetto della ratio legis impone una lettura sostanzialistica della medesima che, pur non snaturandone il dato letterale, sia coerente con l'intima voluntas legis.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbita ogni altra censura, il proposto gravame va accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
[...]
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 [...]
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