L’appello deve essere accolto e, in totale riforma della sentenza impugnata, va annullato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che l’Amministrazione motivò col fatto che il precedente permesso di soggiorno doveva ritenersi strumentale alla costituzione di un rapporto di lavoro domestico che, però, di fatto non si era poi mai concretizzato. Il provvedimento con il quale l’Amministrazione rifiuta il rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi riguardanti la legittimità del precedente permesso di soggiorno (scaduto dopo aver prodotto i suoi effetti) risulta un provvedimento dal contenuto duplice, in quanto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno trova il suo presupposto in un implicito annullamento del precedente permesso che si ritiene rilasciato in assenza dei relativi presupposti di legge. Al riguardo, nella fattispecie, si deve ritenere che l’Amministrazione non era tenuta ad adottare un provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno (sulla base della mancanza dei requisiti richiesti per ottenere il rilascio del precedente permesso) bensì doveva fare applicazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998. Nel senso che l’Amministrazione non poteva non considerare le ragioni (non imputabili all’appellante) che avevano determinato l’illegittimità del precedente titolo di soggiorno e pertanto non poteva poi negare il rinnovo del permesso di soggiorno in assenza di una valutazione delle altre circostanze e dei nuovi elementi riguardanti la permanenza dell’interessato sul territorio nazionale.