Illegittimo diniego del rinnovo del permesso di soggiorno a causa della illegittimità del precedente permesso di soggiorno: si considerino tutte le circostanze, anche quelle riguardanti l'interesse alla permanenza dello straniero
Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza del 8 ottobre 2012, n. 5211
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 299 volte dal 23/03/2013
L’appello deve essere accolto e, in totale riforma della sentenza impugnata, va annullato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che l’Amministrazione motivò col fatto che il precedente permesso di soggiorno doveva ritenersi strumentale alla costituzione di un rapporto di lavoro domestico che, però, di fatto non si era poi mai concretizzato. Il provvedimento con il quale l’Amministrazione rifiuta il rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi riguardanti la legittimità del precedente permesso di soggiorno (scaduto dopo aver prodotto i suoi effetti) risulta un provvedimento dal contenuto duplice, in quanto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno trova il suo presupposto in un implicito annullamento del precedente permesso che si ritiene rilasciato in assenza dei relativi presupposti di legge. Al riguardo, nella fattispecie, si deve ritenere che l’Amministrazione non era tenuta ad adottare un provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno (sulla base della mancanza dei requisiti richiesti per ottenere il rilascio del precedente permesso) bensì doveva fare applicazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998. Nel senso che l’Amministrazione non poteva non considerare le ragioni (non imputabili all’appellante) che avevano determinato l’illegittimità del precedente titolo di soggiorno e pertanto non poteva poi negare il rinnovo del permesso di soggiorno in assenza di una valutazione delle altre circostanze e dei nuovi elementi riguardanti la permanenza dell’interessato sul territorio nazionale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per l’Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione II n. 212 del 22 marzo 2012, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
[...]
2.- L’appellante sig. aveva impugnato, davanti al T.A.R. per l’Emilia-Romagna, il provvedimento con il quale, il 19 settembre 2011, la Prefettura di Rimini aveva respinto il ricorso da lui proposto avverso il decreto con il quale il Questore di Rimini, in data 12 maggio 2011, aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il diniego era stato determinato dalla circostanza che il precedente permesso doveva ritenersi strumentale alla costituzione di un rapporto di lavoro domestico che non si era poi concretizzato.
3.- Il T.A.R. per l’Emilia-Romagna, Sede di Bologna, con sentenza della Sezione II n. 212 del 22 marzo 2012, ha respinto il ricorso considerato che «il datore di lavoro ha comunicato l’impossibilità di attivare il rapporto di lavoro, sicché è venuta meno la ragione per la quale erano stati rilasciati sia l’autorizzazione dello Sportello Unico di Macerata sia il permesso di soggiorno» e tenuto conto che non poteva rilevare in contrario «il richiamo all’art. 22, comma 11 del DPR n. 286/1998 perché nel caso di specie non si versa in ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro, ma di mancata costituzione dello stesso, indispensabile per giustificare l’ingresso in Italia».
4.- Il sig. Xxx ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea.
In particolare l’appellante ha evidenziato che la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro era imputabile esclusivamente al promittente datore di lavoro sig.Yyy e che lo Sportello Unico di Macerata, una volta accertata la non disponibilità del sig. Yyy a perfezionare il rapporto di lavoro in relazione al quale era entrato in Italia (con il decreto flussi), aveva espresso alla Questura di Macerata, in data 23 giugno 2009, l’autorizzazione al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha quindi sostenuto che nella fattispecie doveva trovare applicazione l’art. 22 del d.lgs. 286 del 1998, secondo cui la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario del permesso di soggiorno, nonché la violazione della Circolare n. 3836 del 20 agosto 2007 che consente il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore dello straniero che non ha potuto formalizzare il rapporto di lavoro a causa della indisponibilità sopravvenuta del datore di lavoro.
5.- L’appello deve essere accolto.
Si deve al riguardo ricordare:
- che l’appellante sig. Xxx è entrato regolarmente in Italia il 9 febbraio 2009 (con il decreto flussi), a seguito di richiesta nominativa di assunzione effettuata dal sig. Yyy e conseguente nulla osta dello Sportello Unico del 4 luglio 2008;
- che il 12 febbraio 2009 l’interessato ha sottoscritto il contratto di soggiorno per lavoro subordinato domestico ed ha richiesto, in pari data, il rilascio del titolo di soggiorno;
- che il sig. Yyy il 21 maggio 2009, ha dichiarato che, per sopravvenute nuove esigenze familiari (il ricovero del padre disabile in struttura sanitaria), non aveva più la necessità di servirsi delle prestazioni lavorative domestiche dell’appellante;
- che lo Sportello Unico di Macerata, il 23 giugno 2009, in relazione a tale circostanza, ha dato l’autorizzazione al rilascio di un permesso per attesa occupazione;
- che la Questura di Rimini ha rilasciato peraltro all’interessato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, con scadenza di validità 9 febbraio 2011;
- che il 23 giugno 2010 l’appellante è stato assunto come apprendista, per 36 mesi, nella ditta “Alfa” (e in precedenza ha sostenuto di aver prestato attività di lavoro occasionale per un totale di 29 giorni presso la ditta “Beta”);
- che l’interessato ha conservato sino alla scadenza il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, non essendo intervenuti atti di revoca dello stesso da parte dell’autorità amministrativa;
- che prima della scadenza l’interessato, domiciliato a Rimini con il padre e la madre regolarmente soggiornanti, ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno;
- che, solo a seguito della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, la Questura di Rimini ha ritenuto che il venir meno della causa del precedente permesso non consentiva il rilascio del rinnovo del permesso.
6.- Ciò precisato, si deve osservare che il provvedimento con il quale l'Amministrazione rifiuta il rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi riguardanti la legittimità del precedente permesso di soggiorno (scaduto dopo aver prodotto i suoi effetti) risulta un provvedimento dal contenuto duplice, in quanto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno trova il suo presupposto in un implicito annullamento del precedente permesso che si ritiene rilasciato in assenza dei relativi presupposti di legge (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 7302 del 5 ottobre 2010).
7.- Sulla base di tale considerazione e facendo applicazione dei principi riguardanti gli atti di autotutela, si deve ritenere che l’amministrazione, nella fattispecie, non era tenuta ad adottare un provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno (sulla base della mancanza dei requisiti richiesti per ottenere il rilascio del precedente permesso) ma doveva fare applicazione dell'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, secondo cui "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati... quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e «sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili».
In particolare, nella fattispecie, l’amministrazione non poteva non considerare le ragioni (non imputabili all’appellante) che avevano determinato l’illegittimità del precedente permesso e non poteva poi negare il rinnovo del permesso di soggiorno in assenza di una valutazione delle altre circostanze e dei nuovi elementi riguardanti la permanenza dell’interessato sul territorio nazionale.
Mentre non poteva considerare rilevante, ai fini del rinnovo del permesso, la circostanza (evidenziata nel diniego impugnato) che l’interessato non aveva di sua iniziativa chiesto di modificare il titolo del permesso di soggiorno che gli era stato rilasciato.
8.- L’appello deve essere quindi accolto e, in totale riforma della sentenza appellata, devono essere annullati gli atti impugnati nel giudizio di primo grado concernenti il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del sig. Xxx
E’ fatta salva ovviamente l’attività dell’amministrazione volta alla verifica del possesso da parte dell’interessato di tutti i requisiti necessari per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.
[...]
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in totale riforma della sentenza del T.A.R. per l’Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione II n. 212 del 22 marzo 2012, annulla gli atti impugnati nel giudizio di primo grado concernenti il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del sig. Xxx
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012 [...]
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