É illegittima l’archiviazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, fondata sul convincimento che il ricorrente avrebbe mostrato, col suo comportamento, un atteggiamento di totale disinteresse ai fini del disbrigo della pratica. L’Amministrazione si è limitata a ribadire che il permesso a suo tempo concesso non fu ritirato dal ricorrente per disinteresse senza fornire alcuna prova che quest’ultimo era stato reso edotto della possibilità di ritirare il documento, né tanto meno smentire la circostanza che lo stesso si fosse reso più volte in Questura per conoscere l’esito della pratica. É quindi impensabile credere che il ricorrente si sia disinteressato di ritirare l’atto che legittima la sua presenza in Italia tanto è vero che si è rivolto persino ad un legale per venire a capo della situazione.