Illegittimo archiviare la domanda di permesso di soggiorno, per disinteresse dello straniero a ritirare il permesso, se la Questura non dà la prova di averlo informato della possibilità del ritiro
TAR Toscana, Sezione Seconda, sentenza del 3 agosto 2012, n. 1443
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 2614 volte dal 23/03/2013
É illegittima l’archiviazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, fondata sul convincimento che il ricorrente avrebbe mostrato, col suo comportamento, un atteggiamento di totale disinteresse ai fini del disbrigo della pratica. L’Amministrazione si è limitata a ribadire che il permesso a suo tempo concesso non fu ritirato dal ricorrente per disinteresse senza fornire alcuna prova che quest’ultimo era stato reso edotto della possibilità di ritirare il documento, né tanto meno smentire la circostanza che lo stesso si fosse reso più volte in Questura per conoscere l’esito della pratica. É quindi impensabile credere che il ricorrente si sia disinteressato di ritirare l’atto che legittima la sua presenza in Italia tanto è vero che si è rivolto persino ad un legale per venire a capo della situazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l’annullamento
del decreto Cat. A-12/2011/Imm.ne, notificato in data 18.01.2011 con il quale la Questura di Massa Carrara ha dichiarato "archiviata" la procedura per la concessione del permesso di soggiorno a favore del ricorrente.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui era stata archiviata la sua istanza per la concessione di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Egli era entrato in Italia con regolare visto ed aveva sottoscritto il contratto di soggiorno; si era poi recato in Questura per le procedure di fotosegnalamento ed aveva atteso di essere richiamato per ritirare il permesso di soggiorno.
Dopo innumerevoli tentativi di richiesta del documento, a seguito della formale istanza presentata da un legale per suo conto, veniva a conoscenza del provvedimento impugnato fondato sulla circostanza che il ricorrente non avrebbe ritirato il permesso stesso.
Nel primo dei due motivi di ricorso denuncia l’inesistenza dell’atto impugnato per omessa sottoscrizione del medesimo poiché non era stato firmato da un Vice prefetto munito di delega, ma solo dal dirigente dell’Ufficio Immigrazione in via di supplenza.
Il secondo motivo lamenta il fatto che il provvedimento è stato assunto senza adeguatamente fornire giustificazioni circa il modo con cui sarebbe stata accertata l’inerzia del ricorrente, a partire dalla notifica di una qualche comunicazione che lo invitasse a venire a ritirare l’atto; né era stato provato che il lavoratore extracomunitario si fosse allontanato dal territorio nazionale rendendosi irrintracciabile.
[…]
Il ricorso è fondato in quanto la Questura di Massa nel riferire circa la vicenda occorsa al ricorrente si è limitata a ribadire che il permesso a suo tempo concesso non fu ritirato dal Xxx per disinteresse senza fornire alcuna prova che lo stesso era stato reso edotto della possibilità di ritirare il provvedimento, né tanto meno smentire la circostanza che lo stesso si fosse recato più volte in Questura per conoscere l’esito della sua richiesta.
E’ impensabile credere che il ricorrente si sia disinteressato di ritirare l’atto che legittima la sua presenza in Italia tanto è vero che alla fine si è rivolto persino ad un legale per venire a capo della situazione.
Il provvedimento di archiviazione deve essere annullato affinché l’amministrazione si determini nuovamente valutando a questo punto la persistenza di tutti i requisiti che continuino a legittimare la presenza del ricorrente sul territorio nazionale.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 [...]
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