Illegittima revoca permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, se non valutata anche la possibilità di dare un diverso tipo di permesso di soggiorno
TAR Lombardia, Sezione Quarta, sentenza del 7 settembre 2012, n. 2256
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 978 volte dal 23/03/2013
É illegittima la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a causa della prolungata assenza dal territorio nazionale, ove non sia seguita dal rilascio di un permesso di soggiorno di tipo ordinario, possedendo il ricorrente tutti i titoli per ottenerlo. Difatti, se l’assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi determina automaticamente la revoca, altrettanto automatica deve essere la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti in capo all’interessato al fine di rilasciargli una diversa tipologia di permesso ordinario.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l’annullamento
- del decreto n. 1378/2011 di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, emesso in data 30 marzo 2011 dalla Questura della Provincia di Milano e notificato al ricorrente in data 12 maggio 2011;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
[...]
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 11 luglio 2011 e depositato il 29 luglio successivo, il ricorrente ha impugnato il decreto ... di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo [...].
A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di nullità del provvedimento per violazione di legge in relazione all’art. 9, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 286 del 1998, di eccesso di potere e ingiustizia manifesta.
Il permesso di soggiorno di lungo periodo del ricorrente sarebbe stato revocato in ragione della prolungata assenza dello stesso dal territorio nazionale, giustificata tuttavia dallo stato di salute della moglie dello stesso, che aveva avuto bisogno di sottoporsi a cure mediche nel suo Paese di origine. In ogni caso la Questura avrebbe dovuto rilasciare un ordinario permesso di soggiorno, come chiaramente stabilito dall’art. 9, comma 9, del D. Lgs. n. 286 del 1998 in favore dei soggetti che ne possiedano il titolo e alla cui categoria apparterrebbe certamente l’odierno ricorrente.
[...]
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Con l’unica censura di ricorso si assume l’illegittimità del provvedimento impugnato in ragione del fatto che la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo sarebbe avvenuta senza tener conto delle giustificazioni – precarie condizioni di salute della moglie e connesse necessità di cura – addotte dal ricorrente a giustificazione della sua prolungata assenza dal territorio nazionale. In ogni caso, alla revoca dello stesso avrebbe dovuto far seguito il rilascio di un permesso di soggiorno di tipo ordinario, possedendo il ricorrente tutti i titoli per ottenerlo (cfr. art. 9, comma 9, del D. Lgs. n. 286 del 1998).
2.1. La doglianza è fondata.
La Questura di Milano ha applicato nei confronti del ricorrente il disposto di cui al comma 7, lett. d, dell’art. 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998, secondo cui il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è revocato in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi.
Tuttavia, il comma 9 seguente stabilisce che “allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l’espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico”.
Dal tenore dell’atto impugnato non emerge alcuna circostanza che avrebbe impedito all’Amministrazione di applicare la sopradetta disposizione, rilasciando un permesso di soggiorno di tipo ordinario; ciò rende illegittimo l’impugnato provvedimento di revoca.
Difatti, se la prolungata assenza dal territorio dell’Unione determina automaticamente la revoca, altrettanto automatica deve essere la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti in capo all’interessato al fine di rilasciargli una diversa tipologia di permesso ordinario.
2.2. Ciò determina la fondatezza del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 maggio 2012 [...]
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1566 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, un rapporto di lavoro sopravvenuto permette di superare un potenzi...
Letto 59 volte dal 06/04/2022
-
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, contratto di locazione e certificazione comunale di idoneità...
Letto 44 volte dal 06/04/2022
-
Revoca carta di soggiorno illegittima sulla base di una mera condanna per spaccio. Occorre valutazione in concreto.
Letto 54 volte dal 04/04/2022
-
Diniego rilascio permesso soggiorno per lavoro domestico da Sanatoria 2009, illegittimo se l'emersione del rapporto è an...
Letto 54 volte dal 02/04/2022
-
Diniego rinnovo permesso soggiorno per lavoro autonomo, illegittimo per condanna risalente, senza valutazione comparatis...
Letto 46 volte dal 31/03/2022