É illegittima la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a causa della prolungata assenza dal territorio nazionale, ove non sia seguita dal rilascio di un permesso di soggiorno di tipo ordinario, possedendo il ricorrente tutti i titoli per ottenerlo. Difatti, se l’assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi determina automaticamente la revoca, altrettanto automatica deve essere la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti in capo all’interessato al fine di rilasciargli una diversa tipologia di permesso ordinario.