Nel caso in esame vi è stata la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, sulla scorta di una asserita pericolosità sociale dello straniero, desunta dall'Amministrazione da circostanze di particolare gravità (arresto per omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza, denuncia per maltrattamenti in famiglia da parte della moglie, ordine giudiziale di allontanamento dalla casa, etc.) Il Collegio osserva che il Questore avrebbe dovuto verificare (e non lo ha fatto) l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 5, comma 5, ultimo periodo, del Testo Unico Immigrazione (durata del soggiorno, inserimento sociale, familiare e lavorativo). Esimente che il TAR toscano ritiene applicabile anche al di fuori del mero esercizio del ricongiungimento familiare.