Illegittima l’esclusione dei cittadini stranieri titolari del pds CE di lungo periodo dall'erogazione dell'assegno nucleo familiare numeroso
Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, Ordinanza del 5 dicembre 2011
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 788 volte dal 29/12/2011
massima: il titolare di permesso per lungo soggiornanti, effettivamente residente sul territorio nazionale, può usufruire delle prestazioni di assistenza sociale e di previdenza sociale, salvo deroghe espresse, deroghe mai intervenute a carico degli stranieri lungo soggiornanti (invero, non risulta che il legislatore italiano abbia espressamente provveduto a definire precise esclusioni a carico degli stranieri lungo soggiornanti in forza della predetta norma).
TRIBUNALE DI PADOVA
- SEZIONE LAVORO -
IL GIUDICE
A scioglimento della riserva che precede, letti gli atti ed i documenti di causa:
premesso che il ricorrente T.S., cittadino kosovaro residente in San Giorgio delle Pertiche e titolare di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, lamenta ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 286/98 e 700 cpc la condotta discriminatoria tenuta dal Comune di S. Giorgio delle Pertiche, che gli ha negato... il beneficio dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori richiesto in relazione rispettivamente agli anni 2010 e 2011...;
che le controversie in materia di discriminazione di cui all'art. 44 del D. Lgs. n. 286/98 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del D. Lgs. n. 150/11;
rilevato che il diniego dell'Amministrazione Comunale di S. Giorgio delle Pertiche viene espressamente ricondotto al parere negativo appositamente fornito dall'Inps....;
osservato che l'art. 65 della L. n. 448/1998 ha introdotto una prestazione sociale denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori ad un determinato valore calcolato di anno in anno mediante l'indicatore della situazione economica (ISE), beneficio esteso dall'art. 80 della L. 388/2000 ai nuclei familiari in cui il soggetto richiedente sia cittadino comunitario;
che l'assegno di cui si discute viene concesso dai Comuni di residenza ed erogato dall'Inps sulla base degli specifici elenchi predisposti dagli stessi Comuni;
che l'art. 11 commi 1° e 4° della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, garantisce a questi ultimi lo stesso trattamento del cittadino italiano per quanto riguarda le prestazioni sociapli, l'assistenza sociale e la protezione sociale, e prevede che gli Stati membri possano limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle sole "prestazioni essenziali";
che il D. Lgs. 3/2007 ha recepito la predetta Direttiva, sostituendo l'art. 9 del T.U. sull'immigrazione (D. Lgs. 286/98), disponendo al novellato comma 12° lett. C che il titolare di permesso per lungo soggiornanti, effettivamente residente sul territorio nazionale, può usufruire delle prestazioni di assistenza sociale e di previdenza sociale, salvo deroghe espresse, deroghe mai intervenute a carico degli stranieri lungo soggiornanti (invero, non risulta che il legislatore italiano abbia espressamente provveduto a definire precise esclusioni a carico degli stranieri lungo soggiornanti in forza della predetta norma);
che è pacifica la natura di prestazione sociale dell'assegno in questione, e non congtestata la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti (permesso CE per lungo soggiornanti, residenza in Italia, nucleo familiare con almeno tre figli minori) richiesti dalla normativa per la concessione del beneficio, sicchè deve ritenersi discriminatoria la condotta del Comune di S. Giorgio delle Pertiche, che non ha accolto le istanze perchè l'assegno in questione spetterebbe solo ai cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato;
che, come rilevato in precedenza, l'assegno viene concesso dai Comuni, ma è erogato dall'Inps sulla base dei dati forniti dai Comuni, sicchè, quale Ente pagatore, pure l'Inps è legittimato passivo (anche in considerazione del fatto che l'Istituto previdenziale ha avuto un ruolo determinante quanto all'individuazione delle ragioni del diniego da parte dell'Ente)
P.Q.M.
Ordina al Comune di S. Giorgio delle Pertiche ed all'Inps di cessare la condotta discriminatoria riservata in modo diretto e indiretto al ricorrente T.S., attivandosi rispettivamente il primo per riconoscere ed il secondo per corrispondente subito allo stesso ricorrente, in relazione agli anni 2010 e 2011, la prestazione sociale denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" di cui all'art. 65 L. 448/1998 con decorrenza... dalle istanze..., oltre accessori come per legge.
[...]
Si comunichi.
Padova 5.12.2011
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