E’ accolto il ricorso avverso il decreto del Giudice di pace, confermativo del provvedimento prefettizio di espulsione. Se è priva di consistenza la censura che invoca l’applicazione dell’art. 19, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 286/1998, essendo il divieto de quo riservato alla coesione familiare con cittadino italiano, ed essendo il coniuge con cittadino di paese europeo operante quale condizione di stabilizzazione solo per l’extracomunitario detentore di carta di soggiorno, appare invece plausibile la censura afferente il rifiuto del Giudice di pace di esaminare il permesso di soggiorno prodotto in fotocopia, essendo, onere del Giudice stesso richiedere l’esibizione dell’originale e di una sua traduzione autenticata. In ipotesi di dubbio sulla sua portata, ma certamente non potendosi disattendere senza aver adempiuto a tal onere la allegazione della disponibilità di un titolo di soggiorno rilasciato da altro Paese della UE.