Il provvedimento impugnato, per fondare la decisione di rigetto, si limita a richiamare la comunicazione inviata al richiedente ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 che, a sua volta, richiama un parere negativo formulato dalla Questura. Entrambi gli atti richiamati nel provvedimento non sono stati messi a disposizione del ricorrente, né sono stati depositati in giudizio.