Emersione 2012 - mancata comunicazione del preavviso di rigetto invalida il provvedimento negativo
TAR Lombardia, sez. II, sent. n. 2977/2013 del 27/12/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il provvedimento impugnato, per fondare la decisione di rigetto, si limita a richiamare la comunicazione inviata al richiedente ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 che, a sua volta, richiama un parere negativo formulato dalla Questura. Entrambi gli atti richiamati nel provvedimento non sono stati messi a disposizione del ricorrente, né sono stati depositati in giudizio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2410 del 2013, proposto da:
AMER AMR SALAH MOHAMED, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Egidi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Pisacane n. 10;
contro
MINISTERO dell’INTERNO - Prefettura di Lodi, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l'annullamento
del decreto prot. n. P-LO/L/N/2012/100887 Emersione 2012 Area IV del 10 settembre 2013 emesso dalla Prefettura di Lodi concernente rigetto di istanza di emersione da lavoro irregolare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale la Prefettura della Provincia di Lodi ha disposto il rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 109/2012, dal sig. Danilo Fanti in favore del ricorrente.
Si è costituito in giudizio, per resistere al gravame, il Ministero dell’Interno.
Tenutasi l’udienza camerale in data 19 dicembre 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., adottata in esito alla suindicata camera di consiglio, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.
Il ricorso è fondato essendo meritevole di accoglimento la doglianza che lamenta la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 per insufficienza della motivazione.
Va invero osservato che il provvedimento impugnato, per fondare la decisione di rigetto, si limita a richiamare la comunicazione inviata al richiedente ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 che, a sua volta, richiama un parere negativo formulato dalla Questura di Lodi.
Entrambi gli atti richiamati nel provvedimento non sono stati messi a disposizione del ricorrente, né sono stati depositati in giudizio; e ciò neppure a seguito dell’ordinanza istruttoria n. 1280 del 21 novembre 2013, con la quale il Collegio ha ordinato all’Amministrazione intimata il deposito di tutta la documentazione rilevante ai fini della decisione della causa.
In tal modo l’Autorità amministrativa ha omesso di rendere conoscibili le ragioni che l’hanno indotta a disporre il rigetto dell’istanza oggetto del provvedimento impugnato. E’ dunque condivisibile la doglianza del ricorrente, il quale, come anticipato, lamenta il difetto di motivazione dello stesso provvedimento.
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione, fra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, fermo l’onere di cui all’art. 13, comma 6 bis 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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