Emersione 2012, la domanda di sanatoria deve essere decisa entro 60 giorni
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 127/2014 del 23/01/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 120 volte dal 29/09/2014
Il Collegio, sulla scorta di quanto recentemente deciso in casi analoghi (cfr. Tar Marche, 19.6.2013 n. 464), ritiene che il ricorso vada accolto. Difatti, per quanto concerne il termine massimo di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare, lo stesso va individuato in quello generale di cui all'art. 2 comma 2 della legge n. 241/1990, ovvero 30 giorni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2013, proposto da:
Khurram Sadaqat, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
U.T.G. - Prefettura Di Ancona, Ministero dell’interno, non costituiti in giudizio
per l'annullamento
del silenzio-rifiuto a seguito dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art.5 del d.lgs.109/12
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino pachistano, è destinatario di una dichiarazione di emersione ai sensi del D.Lgs. n. 109/2012, presentata dal proprio datore di lavoro.
Lamenta, con ricorso ex art. 112 ss del d.lgs 104/2010, che l’Amministrazione avrebbe omesso di pronunciarsi sull’istanza.
Al riguardo viene dedotta violazione la violazione dei termini di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della L. n. 241/1990, con richiesta di accertare l’illegittima inerzia dell’amministrazione, ordinando l’adozione di un provvedimento esplicito.
L’Amministrazione resistente non si è costituita.
Alla Camera di Consiglio del 12.12.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, sulla scorta di quanto recentemente deciso in casi analoghi (cfr. Tar Marche, 19.6.2013 n. 464), ritiene che il ricorso vada accolto.
Difatti, per quanto concerne il termine massimo di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare (diverso e antecedente rispetto alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno che riguarda solo i lavoratori extracomunitari), lo stesso va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione competente, in quello generale cui all’art. 2 comma 2 della Legge n. 241/1990, ovvero 30 giorni (cfr. TAR Marche, n. 464/2013 cit. TAR Lazio, Latina, 24.12.2012 n. 1018).
Il ricorso va quindi accolto con conseguente condanna del Ministero dell’Interno e per esso, della Prefettura di Ancona a concludere il procedimento di emersione con un atto espresso.
In relazione alla natura del procedimento, sussistono giuste ragioni per dichiarare non ripetibili le spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina alla Prefettura di Ancona di concludere il procedimento di emersione, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese non ripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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