Emersione 2012, la condanna per violazione della normativa sul diritto d'autore non comporta l'automatico rigetto della domanda di regolarizzazione
TAR Emilia Romagna, sezione seconda, sent. n. 568/2014 del 27/02/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 241 volte dal 11/03/2015
L’art. 5 del D. Lgs. n. 109/2012 stabilisce, al comma 13, che "non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i lavoratori stranieri:… c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cpp, per uno dei reati previsti dall’art. 380 cpp;...".
Nella specie, peraltro, il diniego di emersione del lavoro irregolare in precedenza svolto dal ricorrente è fondato unicamente sul rilievo di un’unica condanna penale, accertata a carico del medesimo per il reato di cui all’art. 171 ter della L. n. 633 del 1941. Tale reato, però, non è incluso tra quelli elencati nell’art. 380 comma 2 c.p.p. per i quali è prevista l’obbligatorietà dell’arresto del reo in caso di flagranza, né la relativa pena edittale prevista (reclusione da 6 mesi a 3 anni) è di entità tale da includere lo stesso tra i reati di cui al primo comma del citato art. 380 c.p.p.
Detto reato rientra, invece, tra quelli previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale (in cui l’arresto in flagranza è facoltativo), in riferimento ai quali lo stesso art. 5, comma 13 del D.Lgs. n. 109 del 2012, alla sua lettera d) non prevede alcun automatismo, con conseguente necessità che l’Amministrazione, in sede di esame dell’istanza di regolarizzazione, “…Nella valutazione della pericolosità dello straniero…” tenga conto “anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 381 del medesimo codice”.
Detta valutazione nel caso di specie è assente.
----
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 867 del 2013, proposto da:
Khali Niang, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Laghi, con domicilio eletto presso l’avv. Gianbattista Emaldi, con studio in Bologna, via Barberia n. 13;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4, è domiciliato “ex lege”;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento della Prefettura di Forlì-Cesena in data 25.07.2013 con il quale è stata respinta la domanda di emersione di lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro in favore del lavoratore di cittadinanza senegalese odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2014, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, un cittadino senegalese chiede l’annullamento del provvedimento in data 25/7/2013, con il quale U.T.G. - Prefettura di Forlì-Cesena ha respinto la domanda di emersione di lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro del medesimo ex art. 5 del D. Lgs. n. 109 del 2012. A sostegno del ricorso, l’interessato deduce un’unica censura rilevante violazione per falsa applicazione dell’art. 171 ter della L. n. 633 del 1941.
Il Ministero dell’Interno intimato, costituitosi in giudizio, chiede la reiezione del ricorso in quanto infondato.
Alla pubblica udienza del 27/2/204, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.
Il Collegio osserva che il ricorso merita accoglimento.
L’art. 5 del D. Lgs. n. 109 del 2012 stabilisce, al comma 13, che "non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i lavoratori stranieri:… c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 380 del medesimo codice; …”. Nella specie, peraltro, il diniego di emersione del lavoro irregolare in precedenza svolto dal ricorrente è fondato unicamente sul rilievo di un’unica condanna penale, accertata a carico del medesimo per il reato di cui all’art. 171 ter della L. n. 633 del 1941. Tale reato, però, non è incluso tra quelli elencati nell’art. 380 comma 2 c.p.p. per i quali è prevista l’obbligatorietà dell’arresto del reo in caso di flagranza, né la relativa pena edittale prevista (reclusione da 6 mesi a 3 anni) è di entità tale da includere lo stesso tra i reati di cui al primo comma del citato art. 380 c.p.p. relativamente, appunto, ai limiti di pena per essi previsti (reclusione da 5 anni a 20 anni). Detto reato rientra, invece, tra quelli previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale (in cui l’arresto in flagranza è facoltativo), in riferimento ai quali lo stesso art. 5, comma 13 del D.Lgs. n. 109 del 2012, alla sua lettera d) non prevede alcun automatismo, con conseguente necessità che l’Amministrazione, in sede di esame dell’istanza di regolarizzazione, “…Nella valutazione della pericolosità dello straniero…” tenga conto “anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 381 del medesimo codice”.
Detta valutazione nel caso di specie è assente.
Di qui l'accoglimento del ricorso per violazione dell’art. 5 del D. Lgs. n. 109 del 2012 e falsa applicazione della suddetta norma incriminatrice, con annullamento, per l’effetto, del provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni che l'Amministrazione intenderà assumere all'esito delle eventuali ulteriori valutazioni svolte secondo le considerazioni appena svolte.
Il Collegio ritiene, tuttavia, in relazione alla peculiarità della vicenda contenziosa, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Sergio Fina, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
Letto 0 volte dal 14/03/2024